Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari

fintech. Secondo loro, per promuovere l’innovazione la FINMA dovrebbe fissare dei termini per l’elaborazione di queste richieste. Anche l’interpellanza «Ulteriore sviluppo dell’autorizzazione fintech per rafforzare la competitività della Svizzera», depositata dal consigliere nazionale Andri Silberschmidt il 19 marzo 2025, solleva la questione se la FINMA debba essere obbligata a elaborare le autorizzazioni entro un termine definito e se sia utile redigere un rapporto annuale sulla trasparenza relativo alle richieste presentate e accolte.

Al proposito si rammenta che negli ultimi anni la FINMA è riuscita a ridurre notevolmente i tempi di elaborazione delle richieste, in particolare per quanto concerne quelle di assoggettamento. Infatti, dal 2021, il tempo di elaborazione medio è passato da tre mesi a meno di un mese. Grazie alla pubblicazione annuale dei dati statistici sui tempi di elaborazione, da giugno 2025 è anche aumentata la trasparenza nei confronti dell’opinione pubblica.21 È inoltre lecito presumere che, creando con la presente revisione un quadro giuridico più chiaro sia per le imprese interessate, sia per la FINMA stessa, i tempi per trattare le richieste di assoggettamento si abbrevieranno ancora. Pertanto, il progetto non prevede alcuna misura ulteriore concernente i termini per l’elaborazione da parte della FINMA di richieste di assoggettamento.

Anche in merito ai tempi di elaborazione delle richieste di autorizzazione fintech, la FINMA ha adottato varie misure per accelerare i processi. Ad esempio, nel dicembre 2018 ha pubblicato una guida pratica come strumento di supporto per chi intende presentare richieste di autorizzazione fintech e per migliorare la qualità di queste ultime. La guida viene regolarmente aggiornata e integrata sulla scorta delle esperienze pregresse o delle modifiche alle basi legali. Nel 2024 la FINMA ha introdotto altresì lo strumento delle richieste preliminari, le quali, rispetto alle richieste di autorizzazione, consentono di individuare preventivamente in maniera molto semplice eventuali ostacoli all’ottenimento dell’autorizzazione che non sarebbe quindi possibile superare se non con oneri sproporzionati da un punto di vista commerciale. Secondo la FINMA, tra quelle presentate si registra una percentuale piuttosto elevata di richieste che non hanno i requisiti per ottenere l’autorizzazione. In questi casi, nell’ambito della richiesta preliminare è possibile fornire tempestivamente ai futuri richiedenti informazioni chiare sul loro caso specifico. A prescindere dalle verifiche preliminari, la FINMA è a disposizione per colloqui preliminari nei quali i potenziali richiedenti possono ottenere informazioni sui requisiti e sulla procedura, opportunità che peraltro viene regolarmente sfruttata.

Vista la grande importanza di velocizzare le procedure di elaborazione, si reputa essenziale che, ai fini della competitività della piazza finanziaria, la FINMA stessa intervenga con misure adeguate per abbreviare ulteriormente i tempi di elaborazione delle richieste di autorizzazione e per incrementare la trasparenza sulle tempistiche.

1.2 Alternative esaminate e opzione scelta

1.2.1 Due categorie di autorizzazione

L’avamprogetto prevede la creazione di due nuove categorie di autorizzazione: una categoria per gli istituti per mezzi di pagamento e una per gli istituti di servizi per beni crittografici. La nuova categoria di autorizzazione quale istituto per mezzi di pagamento è considerata uno sviluppo dell’autorizzazione fintech (v. considerazioni al n. 1.1.2). Quanto al contenuto, questa nuova autorizzazione si basa sull’autorizzazione fintech. L’avamprogetto disciplina esplicitamente anche l’emissione di un determinato tipo di stablecoin (i cosiddetti «mezzi di pagamento crittografici di valore stabile»), la cui emissione è riservata agli istituti per mezzi di pagamento (v. considerazioni al n. 3.1.1). L’autorizzazione quale istituto per mezzi di

21 FINMA, Trattamento efficiente delle richieste di assoggettamento in ambito fintech, consultabile all’indirizzo: https://www.finma.ch/it/documentazione/dossier/dossier-fintech/effiziente-bearbeitung-von-fintechunterstellungsanfragen/.