Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari

pagamento è adatta in particolare per l’emissione delle stablecoin di questo tipo in virtù dei suoi meccanismi di protezione degli averi dei clienti (ad es. la segregazione e la separazione dei beni dalla massa in caso di fallimento), nonché di prescrizioni vigenti per esse, quali la non remunerazione degli averi dei clienti e il divieto di investirli. Questo approccio corrisponde del resto alla prassi internazionale che consente, in linea di principio, l’emissione di stablecoin da parte di istituti non bancari regolamentati adeguatamente per questo tipo di attività (v. considerazioni al n. 2.4).

L’autorizzazione quale istituto di servizi per beni crittografici consiste nella fornitura di diversi servizi per beni crittografici di negoziazione. Nello specifico rientrano tra questi servizi la conservazione («custody») di questi beni (compresa la fornitura di servizi di «staking»), nonché le operazioni per conto dei clienti e le operazioni per conto proprio a breve termine, tra cui anche lo scambio di criptovalute, con questi beni crittografici (v. considerazioni al n. 3.1.2). Attualmente la conservazione di questi beni crittografici è disciplinata nella LBCR. Le corrispondenti disposizioni erano state aggiunte in un secondo momento nell’ambito della legge federale sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito (v. considerazioni al n. 1.1.4).

L’avamprogetto prevede di trasporre questa attività dalla LBCR alla categoria di autorizzazione inerente all’istituto di servizi per le cripto-attività. Vi è infatti un’evidente sinergia tra la conservazione di beni crittografici e le altre attività di nuova regolamentazione correlate a beni crittografici di negoziazione. Il raggruppamento di tali attività in un’unica categoria di autorizzazione è peraltro in linea con la tendenza internazionale (v. n. 2.4). Ciò consente altresì di distinguere tra servizi e prodotti nell’ambito delle operazioni relative al traffico dei pagamenti (autorizzazione quale istituto per mezzi di pagamento) e quelli analoghi al commercio di strumenti finanziari (autorizzazione quale istituto di servizi per le cripto-attività). In tal modo sono quindi applicabili prescrizioni differenti laddove appaia opportuno e creare così regimi di autorizzazione più semplici.

L’opzione di proporre un unico regime (per l’attività di un istituto per mezzi di pagamento e per quella di un istituto di servizi per le cripto-attività) è stata scartata in ragione delle argomentazioni summenzionate, in particolare la necessità di disciplinare diversamente i servizi e i prodotti nell’ambito del traffico dei pagamenti da quelli analoghi a un’attività di commercio di strumenti finanziari. Nel contesto attuale, la questione di un trattamento speciale delle piccole e medie imprese (PMI) secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera a e capoverso 2 della legge del 29 settembre 2023 sullo sgravio delle imprese (LSgrI22) non si pone.

1.2.2 Regolamentazione delle stablecoin estere

Una novità importante del presente avamprogetto (v. considerazioni al n. 3.1.1) consiste nel fatto che l’emissione di un determinato tipo di stablecoin, segnatamente i mezzi di pagamento crittografici di valore stabile, è disciplinata esplicitamente in Svizzera. Nello specifico si tratta dii beni crittografici emessi in Svizzera e che mirano a mantenere un valore stabile rispetto a una singola valuta emessa da uno Stato. L’emittente, inoltre, è tenuto a rimborsare al rispettivo titolare del mezzo di pagamento crittografico di valore stabile il valore stabilito (diritto al rimborso). L’avamprogetto non vieta l’emissione di altre stablecoin ancorate, ad esempio, a un paniere di valute. Queste stablecoin non sono però considerate per definizione mezzi di pagamento crittografici di valore stabile bensì, a seconda della loro struttura, investimenti collettivi di capitale (e quindi strumenti finanziari) o beni crittografici di negoziazione e sono quindi assoggettate alla normativa in materia. Neppure le stablecoin emesse all’estero, anche se equivalenti ai mezzi di pagamento crittografici di valore stabile emessi in Svizzera, non sono considerate mezzi di pagamento crittografici di valore stabile ai sensi del presente avamprogetto bensì, in linea di massima, beni crittografici beni crittografici di negoziazione.

22 RS 930.31