Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari
L’avamprogetto prevede l’introduzione di prescrizioni progressive relative ai fondi propri in base agli averi dei clienti accettati. Tale soluzione applica agli istituti per mezzi di pagamento di piccole dimensioni solo requisiti esigui, così da poter facilitare l’accesso al settore e promuovere l’innovazione. Al contempo si garantisce che più un istituto per mezzi di pagamento è grande e importante per la piazza finanziaria svizzera, più si tiene opportunamente conto dei maggiori rischi a esso correlati. Si è presa in considerazione l’alternativa di applicare requisiti lineari in materia di fondi propri, i quali graverebbero su tutti gli istituti per mezzi di pagamento in egual misura, a prescindere dalle loro dimensioni e dalla loro struttura dei rischi, e risulterebbero sproporzionati per le PMI, limitandole così notevolmente. Di conseguenza, questa alternativa è stata abbandonata. È stata altresì scartata l’ipotesi di rinunciare completamente a prescrizioni in materia di fondi propri a causa della suddetta revoca del limite per l’accettazione di averi dei clienti: infatti, gli istituti per mezzi di pagamento in crescita possono essere esposti a rischi che non sarebbe possibile affrontare senza opportune disposizioni normative e che potrebbero compromettere la stabilità finanziaria.
Inoltre, gli istituti rilevanti per mezzi di pagamento sono tenuti a redigere piani di risanamento e di liquidazione, volti a garantire che essi siano preparati in caso di crisi e, laddove necessario, si possa procedere a una liquidazione ordinata. L’ipotesi di imporre a tutti gli istituti per mezzi di pagamento l’elaborazione di piani di risanamento e di liquidazione è stata scartata in quanto genererebbe costi eccessivi per le PMI, senza produrre alcun beneficio proporzionatamente equivalente per la stabilità finanziaria. Al contempo si è esclusa anche l’idea di rinunciare completamente a tali piani, perché gli istituti rilevanti per mezzi di pagamento, in considerazione delle loro dimensioni e della loro interdipendenza, possono comportare rischi per la stabilità finanziaria. In assenza di piani adeguati, le eventuali situazioni di crisi potrebbero avere esiti incontrollati e dunque destabilizzare il sistema finanziario.
1.2.4 Misure per il contenimento dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo sul mercato secondario
L’avamprogetto persegue l’idea di assoggettare gli istituti per mezzi di pagamento e gli istituti di servizi per beni crittografici alla LRD, nonché di precisare gli obblighi di diligenza applicabili agli istituti per mezzi di pagamento che emettono mezzi di pagamento crittografici di valore stabile (emittenti), anche per contenere opportunamente i rischi sul mercato secondario, ad esempio mediante una «black list» (un elenco di portafogli elettronici [«wallet»] che non possono eseguire transazioni con il mezzo di pagamento crittografico di valore stabile). A tal fine, sono stati esaminati i due approcci alternativi spiegati di seguito.
• Imporre l’obbligo, applicabile in ogni caso, di far identificare, prima della ricezione del mezzo
di pagamento crittografico di valore stabile, ogni detentore da parte di un intermediario finanziario assoggettato alla LRD (il cosiddetto «whitelisting»): tale misura impegnerebbe l’emittente ad assicurarsi, anche sul mercato secondario, che il detentore sia stato identificato da un intermediario finanziario o, in caso contrario, ad effettuare direttamente la verifica. Ciò corrisponde alla prassi adottata dalla FINMA, stando alla comunicazione FINMA sulla vigilanza 06/2024. Un siffatto obbligo sarebbe particolarmente efficace per prevenire il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e infrazioni alle misure coercitive conformemente alla legge federale del 22 marzo 200223 sugli embarghi (LEmb), dal momento che un controllo preliminare potrebbe limitare preventivamente i rischi. Un «whitelisting» esercita un effetto preventivo maggiore rispetto alle «black list», poiché queste ultime, per forza di cose, agiscono sempre in reazione. Gli indirizzi possono essere inseriti nell’elenco solo una volta stabilito che soddisfano i criteri definiti per l’introduzione. La «black list» consente infatti di bloccare le transazioni verso l’indirizzo in questione e di congelare i beni crittografici di valore stabile ancora attribuiti all’indirizzo. Nulla impedisce invece che le persone e le organizzazioni interessate creino nuovi indirizzi per nuovi