Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari
In alternativa alla regolamentazione proposta per le stablecoin estere, sarebbe ipotizzabile l’introduzione di un sistema di equivalenza che disciplinasse le stablecoin estere alla stessa stregua dei mezzi di pagamento se queste o i loro emittenti fossero soggetti all’estero a una regolamentazione equivalente a quella prevista per i mezzi di pagamento crittografici di valore stabile o per gli istituti per mezzi di pagamento ai sensi del presente avamprogetto. L’attuazione di un siffatto sistema di equivalenza comporterebbe qualche difficoltà riguardo alla valutazione dell’equivalenza, considerando un quadro normativo equivalente in termini di risultati, in particolare per quanto concerne gli obiettivi di protezione svizzeri, compresi i requisiti in materia di scorporo. Occorre inoltre osservare che la maggior parte delle stablecoin sul mercato globale viene emessa al di fuori della Svizzera. L’obiettivo è fare in modo che il mercato svizzero continui a essere aperto e che i clienti svizzeri non siano esclusi da questo mercato globale. La soluzione proposta consente di raggiungere questo obiettivo.
Oltretutto, l’argomento a favore di un libero accesso al mercato svizzero contravviene anche al divieto delle stablecoin estere e all’introduzione di un requisito secondo cui in Svizzera possono essere utilizzate soltanto stablecoin emesse da un istituto autorizzato in Svizzera, come avviene in linea di principio nell’UE.
Riguardo alla motivazione secondo cui solo un determinato tipo di stablecoin è considerato un mezzo di pagamento crittografico di valore stabile, si rimanda alle considerazioni di cui al numero 3.1.1 e al commento all’articolo 3 capoverso 1 lettera j AP-LSerFi.
1.2.3 Limite all’accettazione di averi dei clienti per gli istituti per mezzi di pagamento e misure di contenimento dei rischi per la stabilità finanziaria
Per gli istituti tecnofinanziari, secondo l’articolo 1b LBCR, al momento si applica un limite all’accettazione di depositi del pubblico pari a 100 milioni di franchi. Siccome la nuova categoria di autorizzazione per gli istituti per mezzi di pagamento mira a rafforzare in misura sostanziale la protezione dei clienti, segnatamente attraverso la separabilità degli averi dei clienti accettati (v. considerazioni al n. 3.1.1), e nell’ottica dell’attrattiva di detta categoria di autorizzazione, non risulta più opportuno mantenere il limite di 100 milioni di franchi. Anche il Consiglio federale è giunto alla stessa conclusione nel suo rapporto di valutazione (v. considerazioni al n. 1.1.2).
In alternativa alla revoca del limite suddetto è stata esaminata la possibilità di innalzarlo a 5 miliardi di franchi. Un’argomentazione cruciale a favore di tale ipotesi è che un limite di questo tipo potrebbe ridurre potenziali rischi per la politica monetaria e la stabilità finanziaria. D’altra parte vi sono anche considerevoli svantaggi. Un siffatto limite restringe in modo massiccio la libertà economica e potrebbe ostacolare una crescita sana dei singoli istituti per mezzi di pagamento. Questo è particolarmente rilevante in vista della possibilità che un istituto per mezzi di pagamento possa emettere mezzi di pagamento crittografici di valore stabile. Al proposito, un limite di 5 miliardi di franchi sarebbe molto restrittivo, tanto più che già oggi (situazione ad agosto 2025) esistono stablecoin internazionali che registrano una circolazione superiore a 50 miliardi di franchi. Va inoltre considerato che una tale limitazione per l’emissione di stablecoin non è né raccomandata dal FSB, né prevista in altre giurisdizioni di rilievo. Un limite pari a 5 miliardi di franchi causerebbe pertanto uno svantaggio competitivo per gli offerenti svizzeri rispetto ai loro concorrenti esteri, danneggiando l’attrattiva della Svizzera come piazza finanziaria.
Bisogna perciò evitare che per l’accettazione di averi dei clienti da parte degli istituti per mezzi di pagamento venga applicato il limite all’accettazione di depositi del pubblico fissato per l’autorizzazione fintech o che venga introdotto un nuovo limite. Per contrastare i potenziali rischi che potrebbero emergere da istituti rilevanti per mezzi di pagamento, sono previste altre misure (v. considerazioni al n. 3.1.1).