Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 26Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari

Anche altri operatori possono essere soggetti a obblighi di diligenza, ad esempio le borse di criptovalute o gli offerenti di servizi di portafogli elettronici.40

Tutti questi soggetti devono essere opportunamente sorvegliati. La vigilanza deve garantire che si adempiano gli obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo prima dell’emissione della stablecoin e per la sua intera durata. Tra le possibili misure in tal senso vi sono la revoca, la limitazione o la sospensione della licenza o della registrazione.41

A comportare rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo sono in particolare le transazioni tra persone svolte senza l’intervento di un intermediario soggetto alle normative antiriciclaggio (transazioni P2P). Analogamente a quanto previsto per l’utilizzo del denaro contante, le raccomandazioni del GAFI non prevedono obblighi per gli utenti di beni crittografici, ma si concentrano in particolare sugli intermediari (banche, offerenti di cripto- attività ecc.). Le giurisdizioni sono tenute a comprendere e ridurre tali rischi, attraverso misure quali: (a) eseguire controlli per incrementare la visibilità di transazioni P2P, come obblighi di documentazione; (b) sottoporre a una vigilanza più intensa gli offerenti di cripto-attività che si dedicano in particolare alle transazioni P2P; (c) imporre agli offerenti di cripto-attività l’obbligo di autorizzare solo transazioni da e verso portafogli elettronici giudicati accettabili in base alla loro gestione dei rischi; (d) imporre agli offerenti di cripto-attività l’obbligo di autorizzare solo transazioni da e verso «hosted wallet»; (e) imporre ulteriori obblighi agli offerenti di cripto- attività che autorizzano transazioni da e verso «unhosted wallet», come obblighi rafforzati di diligenza e di documentazione; (f) applicare direttive agli offerenti di cripto-attività affinché seguano un approccio in funzione dei rischi in riferimento alle transazioni P2P; (g) svolgere campagne di sensibilizzazione sui rischi correlati alle transazioni P2P. È possibile altresì prevedere limitazioni per le transazioni P2P («transactional or volume limit»).42

2.2.2 UE

Nell’UE, il quadro giuridico applicabile ai beni crittografici, incluse le stablecoin, è costituito dalla direttiva europea per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, in particolare nella revisione del 201843 (la cosiddetta «Fifth anti-money laundering directive», AMLD5), dal MiCA e dal regolamento europeo riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività44.

Nel 2018, l’AMLD5 ha assoggettato determinati prestatori di servizi per beni crittografici («crypto asset service provider», CASP) alle norme per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. I requisiti e gli obblighi si applicavano però solo agli offerenti di servizi di portafogli elettronici e per i servizi di cambio tra monete virtuali e monete fiduciarie.

40 GAFI, Updated Guidance for a Risk-Based Approach – Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers, pag. 33.

41 GAFI, Updated Guidance for a Risk-Based Approach – Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers, pag. 75; GAFI, Report to the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors on So-called Stablecoins, pag. 14.

42 GAFI, Updated Guidance for a Risk-Based Approach – Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers, pag. 39 seg.; GAFI, Report to the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors on So-called Stablecoins, pag. 15 seg. e 18 seg.

43 Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE, GU L 156, pag. 43,

19 giugno 2018.

44 Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, GU L 150, pag. 1, 9 giugno 2023.