Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 27Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari

Nel 2023, il MiCA ha introdotto un regolamento univoco per la regolamentazione e la vigilanza di un ampio ventaglio di emissioni, negoziazioni e servizi nell’ambito delle cripto-attività (v. considerazioni al n. 2.1.3). Contestualmente, l’UE ha rivisto il quadro giuridico per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e, attraverso il regolamento riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto- attività, ne ha esteso l’applicazione a ulteriori offerenti di cripto-attività. In base alla nuova definizione, gli offerenti di servizi per beni crittografici sono «una persona giuridica o altra impresa la cui occupazione o attività consiste nella prestazione di uno o più servizi per beni crittografici ai clienti su base professionale e che è autorizzata a prestare servizi per beni crittografici conformemente all’articolo 59».45 Il nuovo quadro giuridico europeo è in vigore da fine 2024 e introduce, in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, le cinque prescrizioni chiave per gli offerenti di cripto-attività riportate di seguito.

1) Obbligo di autorizzazione: i prestatori di servizi per beni crittografici e gli emittenti di

stablecoin sotto forma di EMT o ART devono richiedere un’autorizzazione per poter operare nell’UE. Per ottenerla, sono tenuti a dimostrare l’attuazione di adeguati meccanismi di controllo e procedure di gestione dei rischi in relazione al proprio esercizio, alla propria organizzazione e alla propria governance, compresi quelli finalizzati alla lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e altre forme di criminalità finanziaria.46

2) Obbligo di rispetto delle norme antiriciclaggio: una volta ottenuta l’autorizzazione, tutti

i prestatori di servizi per beni crittografici e gli emittenti di EMT sono tenuti a rispettare le prescrizioni dell’UE per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, che includono in particolare la valutazione e la comprensione dei rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo a cui sono esposti, nonché l’attuazione di direttive, controlli e procedure interni adeguati e proporzionati a tali rischi.47

3) Obblighi per gli emittenti di ART non inclusi nel regime per i prestatori di servizi per

le cripto-attività: gli emittenti di ART che non costituiscono prestatori di servizi per beni crittografici né altri soggetti disciplinati dalla regolamentazione non sottostanno a prescrizioni specifiche concernenti il sistema o il controllo in relazione al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo, ma devono comunque garantire che né l’emittente, né il settore siano esposti a notevoli rischi di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo e che non siano favoriti né permessi atti di criminalità economica.

4) Verificabilità dei trasferimenti: in caso di trasferimenti di cripto-attività, i prestatori di

servizi per beni crittografici sono tenuti a trasmettere informazioni specifiche sul cedente e sul cessionario, al fine di rendere tale trasferimento verificabile (in virtù della cosiddetta «travel rule»). I prestatori di servizi per beni crittografici devono altresì adottare misure specifiche se i trasferimenti di cripto-attività coinvolgono portafogli elettronici autogestiti.48

5) Divieto di negoziazione di stablecoin non autorizzate: il MiCA disciplina l’offerta e la

richiesta di un’ammissione al commercio di token collegati ad attività, compresi ART ed EMT.49 Determinati servizi di CASP si qualificano come offerta o richiesta di un’ammissione

45 Art. 3 par. 1 n. 15 del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937, consultabile all’indirizzo: https://eurlex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R1114, pag. 40, GU L 150, 9 giugno 2023.

46 Cfr. perizia della Scuola universitaria professionale della Svizzera orientale (IFL), cap. 4.3.1, pag. 13 seg.,

23 giugno 2025.

47 Cfr. perizia della Scuola universitaria professionale della Svizzera orientale (IFL), cap. 4.3.2, pag. 14,

23 giugno 2025.

48 Cfr. perizia della Scuola universitaria professionale della Svizzera orientale (IFL), cap. 4.3.3, pag. 14 seg.,

23 giugno 2025.

49 Art. 16 par. 1 e art. 48 par. 1 del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937, consultabile all’indirizzo: https://eurlex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023R1114, GU L 150, pag. 40, 9 giugno 2023.