Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 22Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari

o istituto di moneta elettronica. L’emittente, o la persona da esso designata per iscritto, può offrire un EMT al pubblico o richiederne l’ammissione al commercio.

L’emissione e il rimborso degli EMT sono disciplinati dal MiCA, non dalla direttiva summenzionata. Gli EMT sono emessi al valore nominale e dietro ricevimento di fondi. I titolari hanno un diritto di rimborso nei confronti dell’emittente, che possono far valere in qualsiasi momento e a titolo gratuito. Gli emittenti di EMT hanno il divieto di corrispondere interessi in relazione a questi token. Il 30 per cento dei fondi ricevuti in cambio di moneta elettronica deve essere detenuto in conti separati presso enti creditizi; i fondi rimanenti devono essere investiti in attività sicure e a basso rischio, qualificabili come strumenti finanziari altamente liquidi. Come per gli ART, devono essere elaborati un piano di risanamento e un piano di rimborso.

Come gli emittenti di ART, l’emittente di un EMT è tenuto a pubblicare un libro bianco, che fornisce informazioni agli acquirenti potenziali riguardo all’emittente, all’EMT (diritti, obblighi, rischi, tecnologia sottostante, riserva di attività), all’offerta pubblica dell’EMT o alla sua ammissione al commercio (inclusa la persona che offre al pubblico l’EMT o ne richiede l’ammissione al commercio), nonché alle ripercussioni su clima e ambiente. Deve notificare il libro bianco all’autorità nazionale. Le autorità competenti non richiedono una previa approvazione del libro bianco prima della sua pubblicazione. La responsabilità e le comunicazioni di marketing sono regolamentate.

Come per gli ART, il MiCA prevede una regolamentazione speciale per gli EMT classificati come significativi, sia in base a determinati criteri prestabiliti sia a seguito di una richiesta volontaria. Tali EMT sono sottoposti alla vigilanza dell’Autorità bancaria europea ed è previsto l’adempimento di requisiti supplementari, ad esempio requisiti più elevati in materia di fondi propri, norme più stringenti e un audit indipendente delle riserve a cadenza semestrale.

2.1.4 Regno Unito

Il 29 aprile 2025 il governo del Regno Unito ha pubblicato un progetto di legge per la regolamentazione dei servizi finanziari per beni crittografici.31 Un progetto aggiornato sarà successivamente sottoposto al Parlamento per approvazione.

Il 28 maggio 2025 la Financial Conduct Authority (FCA) ha pubblicato due documenti di consultazione a complemento della nuova legge: il documento di consultazione («consultation paper» 25/14, CP 25/14) sull’emissione di stablecoin e la conservazione di beni crittografici32 e il documento di consultazione («consultation paper» 25/15, CP 25/15) su una nuova regolamentazione prudenziale per gli istituti di servizi per beni crittografici33. La FCA prevede di finalizzare le nuove norme nel corso del 202634.

Il nuovo progetto di legge definisce due tipi di beni crittografici: i «qualifying cryptoasset» (beni crittografici qualificati) e le «qualifying stablecoin» (stablecoin qualificate). La regolamentazione proposta per i beni crittografici qualificati viene descritta di seguito (v. n. 2.3.4). Il progetto di legge prevede di regolamentare tre attività in relazione alle stablecoin qualificate: la loro offerta, il loro rimborso e il mantenimento del loro valore, che sono sottoposte ad autorizzazione prudenziale. Il CP 25/15 prescrive requisiti di capitale minimo, di liquidità e

31 HM Treasury, documento programmatico Regulatory regime for cryptoassets (regulated activities) – Draft SI and Policy Note, consultabile all’indirizzo: https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-regime-forcryptoassets-regulated-activities-draft-si-and-policy-note, 29 aprile 2025.

32 FCA, documento di consultazione CP 25/14, Stablecoin Issuance and Cryptoasset Custody, consultabile all’indirizzo: CP25/14: Stablecoin Issuance and Cryptoasset Custody, maggio 2025.

33 FCA, documento di consultazione CP 25/15 A Prudential Regime for Cryptoasset Firms, consultabile all’indirizzo: CP25/15: A prudential regime for cryptoasset firms, maggio 2025.

34 FCA, Crypto Roadmap, consultabile all’indirizzo: https://www.fca.org.uk/publication/documents/cryptoroadmap.pdf, 26 novembre 2024.