Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari

di gestione dei rischi per gli emittenti di stablecoin qualificate. Oltre al requisito di capitale minimo, è prevista l’imposizione di un requisito per le spese fisse e di un secondo requisito variabile, legato ai rischi dell’attività. I requisiti di liquidità comprendono un tasso minimo fisso in funzione delle spese fisse e delle garanzie fornite ai clienti e una riserva aggiuntiva per consentire di coprire eventuali deficit. Il titolare dell’autorizzazione dovrà monitorare e all’occorrenza mitigare il proprio rischio di concentrazione. Per i depositari di beni crittografici qualificati è prevista l’imposizione di obblighi di tenuta di registri, di riconciliazione, di segregazione degli attivi e di ricorso a terzi.

Le stablecoin qualificate, così come vengono definite nel progetto di legge, fanno riferimento a una valuta fiduciaria e cercano di mantenere un valore stabile rispetto a tale valuta di riferimento, conservando o facendo conservare valuta fiduciaria oppure valuta fiduciaria e altri attivi. I depositi bancari sono esclusi dalla definizione di stablecoin qualificate. È inoltre prevista una modifica della normativa relativa ai fondi d’investimento alternativi al fine di chiarire che gli attivi di riserva non sono fondi. Il CP 25/14 precisa che le stablecoin qualificate potranno fare riferimento a più monete («multi-currency stablecoin»), compresi panieri di monete.

Il CP 25/14 prevede che le stablecoin qualificate emesse dovranno essere strutturate in funzione dei rischi, dovranno essere interamente coperte in qualsiasi momento e gestite in modo prudente. Secondo il progetto, i valori patrimoniali dovranno essere conservati in modo sicuro, in un trust. Dietro ricezione dei fondi dei clienti (che saranno limitati a contante e token di monete a valore stabile emessi da istituti autorizzati dalla FCA), i fondi dovranno essere trasferiti rapidamente a un terzo, per la loro conservazione, e la riconciliazione dovrà essere effettuata quotidianamente. I valori patrimoniali dovranno essere detenuti sotto forma di depositi a breve termine, strumenti di debito pubblico a lungo termine nonché di quote di un fondo comune monetario con valore patrimoniale netto costante. In totale, almeno il 5 per cento dei valori patrimoniali dovrà essere detenuto sotto forma di depositi bancari. Le stablecoin non produrranno interessi. Il rimborso delle stablecoin è garantito dall’emittente al loro valore nominale. La possibilità di sospendere o differire il diritto al rimborso può essere prevista in determinate circostanze.

Secondo il progetto, gli emittenti sono tenuti a pubblicare e a tenere aggiornata un’informativa che consenta ai titolari, effettivi o potenziali, di prendere decisioni di acquisto, di vendita o di rimborso delle stablecoin. L’informativa dovrà essere chiara, corretta e non fuorviante. Dovrà, in particolare, comprendere informazioni sugli strumenti di riferimento, sulle politiche di riacquisto e sui terzi che agiscono per conto dell’emittente. Infine, non è previsto alcuna regolamentazione specifica per le stablecoin estere.

2.1.5 Stati Uniti

Negli Stati Uniti sono in corso vari lavori per la regolamentazione delle stablecoin. Il «Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins of 2025 Act» (GENIUS Act)35 è stato approvato il 17 giugno 2025 dal Senato statunitense e il 17 luglio 2025 dalla Camera dei rappresentanti, prima di essere firmato dal presidente il 18 luglio 2025. Il progetto di legge costituisce un quadro giuridico completo per le cosiddette «payment stablecoin» ancorate a una valuta ufficiale (il dollaro americano) e per le quali vige un diritto al rimborso al valore nominale. Il GENIUS Act precisa al contempo che le «payment stablecoin» non costituiscono mezzi di pagamento legali, né depositi bancari, titoli, fondi di investimento o commodity.

Sono previste norme concernenti l’ammissione e la vigilanza per emittenti bancari e non bancari (i cosiddetti «permitted payment stablecoin issuer») che intendono emettere «payment

35 S. 394 – GENIUS Act of 2025, consultabile all’indirizzo: https://www.congress.gov/bill/119th-congress/senatebill/394/text, 4 febbraio 2025.