Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari

• Riserve: la dotazione di riserve deve essere depositata su conti segregati e corrispondere

costantemente ad almeno il 100 per cento del volume di stablecoin in circolazione, nonché essere detenuta in valori patrimoniali a basso rischio e ad alta liquidità.

• Requisiti patrimoniali: gli emittenti devono disporre di un capitale minimo pari a 1 milione

di dollari di Singapore e di fondi liquidi sufficienti per coprire i costi di esercizio.

• Rimborso: i titolari hanno diritto, direttamente e per legge, a un rimborso al valore

nominale, che deve avvenire entro cinque giorni lavorativi. Eventuali condizioni di rimborso devono essere comunicate preventivamente in modo adeguato e trasparente.

• Trasparenza: gli emittenti devono pubblicare online un libro bianco che fornisca le

informazioni sostanziali, come il meccanismo di stabilizzazione del valore della stablecoin e i diritti dei titolari.

Solo gli emittenti che adempiono tutte le disposizioni e ottengono pertanto dalla MAS la relativa licenza come «major payment institution» (MPI) possono emettere stablecoin regolamentate dalla MAS. Vige un’eccezione per le stablecoin il cui valore in circolazione non supera l’importo di 5 milioni di dollari di Singapore, che non sono soggette ai requisiti dettati dal regolamento delle SCS. Se un emittente di SCS si aspetta che il volume in circolazione delle proprie SCS superi l’importo di 5 milioni di dollari di Singapore e desidera che siano riconosciute come stablecoin regolamentate, può tuttavia richiedere una licenza come MPI.

Tutte le altre stablecoin che non rientrano nel regime delle SCS non sono vietate, ma restano soggette al quadro normativo esistente applicabile ai token di pagamento digitali, conformemente al Payment Service Act (v. considerazioni al n. 2.3.6).

2.2 Obblighi in materia di riciclaggio di denaro correlati alle criptovalute

2.2.1 Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria (GAFI)

Le raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria (GAFI) rappresentano gli standard internazionali di riferimento per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. I beni crittografici sono trattati dalla raccomandazione 15 sulle nuove tecnologie, secondo cui le raccomandazioni del GAFI sono applicabili per analogia ai beni crittografici e ai relativi offerenti. Il termine inglese «virtual asset» con cui il GAFI designa i beni crittografici comprende anche le stablecoin.38

Se esiste un attore centrale per una stablecoin (ad es. l’emittente), quest’ultimo è interessato dalle raccomandazioni del GAFI. Quindi prima di emettere la stablecoin è tenuto a valutare i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo e a prevedere misure adeguate di gestione e riduzione dei rischi per l’intera durata della stablecoin (ad es. in relazione alla struttura della stablecoin). Tra le misure possibili si annoverano: limitare le transazioni anonime, controllare l’accesso alla stablecoin, integrare nella stablecoin misure di riduzione dei rischi o monitorare l’adempimento degli obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, ad esempio mediante software che permettano di controllare le transazioni e di individuare attività sospette.39

38 GAFI, Updated Guidance for a Risk-Based Approach – Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers, pag. 24. Il GAFI non fornisce una definizione del termine stablecoin, ma riprende il nome auto attribuitosi dal mercato stesso, senza tuttavia avallare il principio ivi contenuto della stabilità del prezzo.

39 GAFI, Updated Guidance for a Risk-Based Approach – Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers, pag. 33 seg. e pag. 39; GAFI, Report to the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors on So-called Stablecoins, pag. 13.