Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari

al commercio. Di conseguenza, i CASP non possono prestare servizi per ART o EMT che non siano conformi al MiCA.50 Al proposito, un noto esempio è la criptovaluta Tether (codice USDT).

Nell’UE sono in corso altre procedure legislative in merito. Il regolamento (UE) 2024/162451 sarà direttamente applicabile ai CASP, compresi quelli coinvolti nell’emissione, nel ritiro, nella custodia o nel cambio di stablecoin. Esso sancirà, tra le altre cose, obblighi concernenti la «customer due diligence» (CDD), il controllo sulle operazioni, la presentazione di segnalazioni di sospetto nonché la conservazione dei dati. Verrà inoltre istituita una nuova autorità europea per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism, AMLA), con sede a Francoforte. Essa assumerà il coordinamento delle autorità di vigilanza nazionali nell’intento di garantire un’applicazione univoca e coerente delle prescrizioni dell’UE.52

Le autorità di vigilanza europee (European Banking Authority [EBA], European Insurance and Occupational Pension Authority, [EIOPA], European Securities and Market Authority [ESMA], definite nell’insieme autorità europee di vigilanza, [AEV]) hanno emanato congiuntamente orientamenti sui modelli per le spiegazioni e i pareri legali, nonché sul test standardizzato per la classificazione delle cripto-attività conformemente all’articolo 97 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2023/111453 (entrato in vigore il 12 maggio 2025). L’EBA ha inoltre emanato gli orientamenti sugli obblighi di informazione relativi ai trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività ai sensi del regolamento (UE) 2023/1113 (orientamenti sulla cosiddetta «travel rule»)54. Essi richiedono in particolare che i prestatori di servizi per beni crittografici individuino i trasferimenti da o verso «unhosted wallet», ne identifichino il cedente / cessionario e il beneficiario e chiariscano infine il titolo di proprietà o il controllo sugli «unhosted wallet» (per i trasferimenti superiori a 1000 euro), oltre ad adottare misure di mitigazione del rischio per tali trasferimenti. L’EBA ha emanato altresì gli orientamenti relativi ai piani di rimborso conformemente agli articoli 47 e 55 del regolamento (UE) 2023/111455, i quali richiedono che la descrizione del processo di rimborso contenga un riferimento al rispetto degli obblighi vigenti nell’ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Il piano di rimborso deve far riferimento, in particolare, all’adempimento degli obblighi di diligenza nei confronti dei titolari di token che presentano richiesta di rimborso e ai controlli sui dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e di determinate cripto-attività.56

50 European Securities and Markets Authority (ESMA), Public Statement on the provision of certain crypto-asset services in relation to non-MiCA compliant ARTs and EMTs, consultabile all’indirizzo: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2025-01/ESMA75-223375936- 6099_Statement_on_stablecoins.pdf, 17 gennaio 2025.

51 Regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, consultabile all’indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401624, GU L del

19 giugno 2024.

52 Regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che istituisce l’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) 1093/2010, (UE) 1094/2010 e (UE) 1095/2010, consultabile all’indirizzo https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401620&qid=1749808523134, GU L, 19 giugno 2024.

53 Testo consolidato consultabile all’indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02023R1114-20240109.

54 EBA/GL/2024/11, Orientamenti sugli obblighi di informazione relativi ai trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività ai sensi del regolamento (UE) 2023/1113 (Orientamenti sulla cd. «travel rule»), entrati in vigore il 30 dicembre 2024, consultabili all’indirizzo: https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2024- 09/6de6e9b9-0ed9-49cd-985dc0834b5b4356/Travel%20Rule%20Guidelines_Final%20Report%20%28EBA.GL_.2024.11%29_IT_COR.pdf,

4 luglio 2024.

55 EBA/GL/2024/13, Orientamenti relativi ai piani di rimborso ai sensi degli articoli 47 e 55 del regolamento (UE) 2023/1114, consultabile all’indirizzo: https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2024-12/f8fda168-4d97- 4549-9cfe- 46d1d1a27636/GL%20on%20redemption%20plans%20under%20MiCAR%20%28EBA%20GL%202024%20 13%29_IT_COR.pdf, 9 ottobre 2024.

56 Ibid., n. 55.