Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari

2.3.3.2 CASP

Il regolamento MiCA stabilisce requisiti specifici per gli istituti che intendono offrire o prestare servizi connessi alle cripto-attività all’interno dell’UE. Per servizio per beni crittografici si intendono la prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti, la gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività, lo scambio di cripto-attività con fondi, lo scambio di cripto-attività con altre cripto-attività, l’esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti, il collocamento di cripto-attività, la ricezione e la trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti, la prestazione di consulenza sulle cripto-attività, la prestazione di gestione di portafoglio sulle cripto-attività o la prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti (art. 3 par. 1 n. 16 MiCA). Per cripto-attività si intende una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente, utilizzando la tecnologia a registro distribuito o una tecnologia analoga (v. considerazioni al n. 2.1.3.).

Il MiCA stabilisce, in particolare, che all’interno dell’UE i servizi per beni crittografici possano essere forniti soltanto da specifici istituti autorizzati, segnatamente gli offerenti di servizi per beni crittografici (CASP). L’autorizzazione a operare come CASP deve essere richiesta all’autorità nazionale competente del rispettivo Stato membro dell’UE e, una volta ottenuta, è valida in tutta l’UE (passaporto europeo). Il rilascio dell’autorizzazione presuppone, tra le altre cose, il rispetto di requisiti specifici a livello organizzativo, finanziario e personale. Tutti i CASP devono inoltre rispettare specifiche norme di comportamento, che sostanzialmente corrispondono a quelle definite nella direttiva 2014/65/UE81 (MiFID II) per gli strumenti finanziari. Vi rientrano, in particolare, l’obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse dei clienti e al fine di custodire in modo sicuro le cripto-attività e i fondi dei clienti, così come l’obbligo di individuare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interessi. Oltre a questo il MiCA sancisce prescrizioni specifiche relative ai vari servizi che un CASP può fornire. Per quanto riguarda gli obblighi di un CASP per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo si rimanda alle considerazioni di cui al numero 2.2.2.

2.3.3.3 Prevenzione e divieto di abusi di mercato relativi alle cripto-attività

Il MiCA contiene infine prescrizioni volte a prevenire gli abusi di mercato. Tali norme si applicano agli emittenti di cripto-attività, agli offerenti di servizi per beni crittografici e alle persone che eseguono operazioni in cripto-attività e sostanzialmente corrispondono a quanto disposto dal regolamento (UE) n. 596/201482 (MAR) in materia di strumenti finanziari. Tra le prescrizioni vi sono segnatamente il divieto di abuso di informazioni privilegiate (cfr. art. 86 e 87 MiCA) e il divieto di manipolazione del mercato (cfr. art. 88 MiCA).

2.3.4 Regno Unito

Come spiegato in precedenza (v. n 2.1.4), il Regno Unito sta sviluppando la sua regolamentazione in materia di beni crittografici. Nell’aprile del 2025 il ministero delle finanze britannico (HM Treasury) ha pubblicato un progetto di legge finalizzato a migliorare la vigilanza dei fornitori di servizi collegati a beni crittografici che non sono assoggettati alle norme sugli

81 Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione), GU L 173, pag. 349, 12 giugno 2014; modificata da ultimo dal regolamento (UE) n. 909/2014, GU L 257, pag. 1,

28 agosto 2014.

82 Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione, pagg. 1‒61, GU L 173/1, 16 giugno 2014.