Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari

nuovi modelli aziendali. L’avamprogetto prevede di collegare la nuova categoria di autorizzazione per gli istituti per mezzi di pagamento all’attività di emissione di mezzi di pagamento crittografici di valore stabile in Svizzera e di creare in tal modo un quadro più appropriato. Questo approccio corrisponde alla prassi internazionale che in linea di massima consente l’emissione di stablecoin da parte di istituti non bancari, purché questi ultimi siano adeguatamente regolamentati per tali attività. L’avamprogetto è inoltre conforme alle raccomandazioni internazionali in questo ambito, in particolare quelle del FSB e del CPMI. Sono previste diverse misure (ad es. il piano di stabilizzazione e il piano di liquidazione) volte a ridurre al minimo i rischi per la stabilità finanziaria connessi agli istituti per mezzi di pagamento di una certa rilevanza. Si tratta di un approccio simile a quello adottato dall’UE, che ha istituito una regolamentazione specifica per i beni crittografici di una certa dimensione. Inoltre, analogamente a quanto prescritto dal MiCA, in occasione dell’emissione di un mezzo di pagamento crittografico di valore stabile è prevista la pubblicazione di un libro bianco. L’avamprogetto ha quindi numerosi elementi in comune con il diritto dell’UE, anche se si differisce in alcuni aspetti. In particolare, nell’avamprogetto si fa una distinzione tra i mezzi di pagamento crittografici di valore stabile e altre stablecoin. Diversamente dal MiCA, l’attività di esecuzione di ordini relativi a mezzi di pagamento crittografici di valore stabile per conto dei clienti non necessita di un’autorizzazione particolare, dal momento che questi beni crittografici sono concepiti quali mezzi di pagamento.

Per quanto concerne la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, la normativa proposta è conforme alle raccomandazioni del GAFI, corrisponde grosso modo alle normative dei Paesi analizzati e, in taluni casi, è più dettagliata e più stringente di alcuni Paesi.

2.4.2 Regolamentazione dei servizi con altre criptovalute

Per quanto riguarda gli altri beni crittografici, si propone di regolamentare in maniera più completa le attività svolte con beni crittografici che, pur non essendo strumenti finanziari, sono in generale utilizzati a scopi analoghi, ad esempio i bitcoin. Questa logica è in linea con i principi definiti dal FSB e dalla IOSCO e si allinea alla tendenza internazionale descritta nel presente documento. In particolare, l’introduzione di un nuovo regime di autorizzazione per i fornitori di servizi per questi prodotti segue la logica introdotta dal MiCA. Analogamente, la scelta di richiedere la pubblicazione di un libro bianco a chiunque offra questi beni crittografici è allineata alle prescrizioni dell’UE. Ciò detto, la normativa proposta si scosta talvolta dai principi definiti nel MiCA, principalmente al fine di garantire un regime che garantisca l’innovazione, affrontando al contempo i rischi constatati. Diversamente dal diritto dell’UE, la nuova autorizzazione introdotta dall’articolo 51r e seguenti dell’avamprogetto di revisione della legge del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (LIsFi; RS 954.1, di seguito «AP-LIsFi») non copre in particolare i servizi di gestione patrimoniale, che sono tuttavia assoggettati a norme di comportamento secondo la legge del 15 giugno 2018105 sui servizi finanziari (LSerFi).

3 Punti essenziali del progetto

3.1 La normativa proposta

3.1.1 Istituti per mezzi di pagamento e regolamentazione dei mezzi di pagamento crittografici di valore stabile

Nuova categoria di autorizzazione nella LIsFi

Come spiegato in precedenza (v. considerazioni al n. 1.1.2), il Consiglio federale è giunto alla conclusione che l’attuale autorizzazione fintech deve essere aggiornata e resa più

105 RS 950.1