Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari

n. 2.1.1). Le raccomandazioni della IOSCO si concentrano su sei ambiti principali e possono essere riassunte come segue.

1) Conflitti di interessi derivanti dall’integrazione verticale: i CASP dovrebbero

individuare i potenziali conflitti di interessi e implementare strutture di governance adeguate per gestirli, prestando particolare attenzione all’esecuzione degli ordini dei clienti.

2) Manipolazione del mercato, insider trading e frode: dovrebbero essere attuate misure

volte a prevenire e a sorvegliare pratiche manipolatorie, di insider trading e truffe.

3) Conservazione e protezione degli averi dei clienti: i CASP dovrebbero garantire che gli

averi dei clienti siano adeguatamente tutelati e tenuti separati, per ridurre al minimo il rischio di perdita o di abuso.

4) Rischi a livello internazionale e cooperazione normativa: data la natura globale delle

transazioni in criptovalute, per una gestione efficace dei rischi è indispensabile una maggiore collaborazione a livello internazionale tra le autorità di regolamentazione.

5) Rischi operativi e tecnologici: i CASP dovrebbero implementare sistemi e controlli

robusti per individuare e ridurre al minimo i rischi operativi e tecnologici.

6) Distribuzione ai privati: dovrebbero essere definite linee guida chiare per la distribuzione

dei cripto-asset agli investitori privati, che comprendano anche obblighi di trasparenza e verifiche dell’idoneità.

2.3.3 UE

2.3.3.1 Cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica

Il regolamento MiCA disciplina anche l’offerta al pubblico di cripto-attività diverse dagli ART o dagli EMT o la loro ammissione alla negoziazione su piattaforme dedicate alla negoziazione di cripto-attività. Per offerta al pubblico si intende una comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell’offerta e sulle cripto-attività offerte così da consentire ai potenziali possessori di decidere se acquistare tali cripto-attività (art. 3 par. 1 n. 12 MiCA).

Secondo le prescrizioni vigenti, una persona che offre al pubblico cripto-attività diverse dagli ART o dagli EMT o che ne chiede l’ammissione alla negoziazione deve essere una persona giuridica e, a parte alcune eccezioni, deve redigere e pubblicare un white paper sulle cripto- attività (art. 4 e 5 MiCA). Tale white paper deve essere strutturato sostanzialmente come quello per gli ART o gli EMT (v. considerazioni al n. 2.1.3), ma sono richiesti meno dati. A differenza del white paper per gli ART, quello per gli altri token non richiede un’autorizzazione da parte dell’autorità nazionale competente, ma deve essere comunque notificato a quest’ultima (art. 8 MiCA).

Contrariamente a quanto previsto per gli offerenti degli ART o degli EMT, gli offerenti di cripto- attività diverse non devono richiedere alcuna autorizzazione (v. considerazioni al n. 2.1.3), però devono comunque agire in modo onesto, corretto e professionale, comunicare con i possessori e potenziali possessori di cripto-attività in modo corretto, chiaro e non fuorviante, individuare, prevenire, gestire e segnalare eventuali conflitti di interessi che possano sorgere e mantenere tutti i loro sistemi e protocolli di accesso di sicurezza in conformità delle norme dell’Unione appropriate (art. 14 MiCA).