Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari

Inoltre, si applicano le misure in caso di rischio d’insolvenza sancite nell’articolo 25 e seguenti LBCR. Le disposizioni della LBCR si applicano quindi per analogia agli istituti per mezzi di pagamento e ciò consente alla FINMA di adottare misure adeguate se uno di questi istituti dovesse presentare un rischio d’insolvenza.

Un patrimonio segregato in difficoltà può condurre all’insolvenza di un istituto per mezzi di pagamento. In tal caso bisognerebbe liquidare tutti i patrimoni segregati dell’istituto, anche quelli in bonis. In una siffatta fattispecie, un’alternativa possibile sarebbe di prevedere la possibilità per la FINMA di effettuare una liquidazione parziale e di liquidare soltanto il patrimonio in difficoltà. L’attività dell’istituto potrebbe così proseguire e tutti gli altri patrimoni segregati potrebbero essere mantenuti. Oltre ai vantaggi, la possibilità di consentire una liquidazione parziale presenta però anche qualche svantaggio. Infatti, le perdite subite dai titolari di mezzi di pagamento crittografici di valore stabile relativi al patrimonio segregato interessato potrebbero aumentare e tale situazione potrebbe celare rischi per la stabilità finanziaria. Una soluzione di questo tipo richiederebbe anche un cambiamento di paradigma riguardo alla definizione stessa di mezzi di pagamento crittografici di valore stabile (art. 3 lett. j LSerFi). Al momento non si prevede pertanto la possibilità di una liquidazione parziale.

Infine, l’avamprogetto contempla un divieto fattuale di «multi-emissione» di stablecoin, comprendente l’emissione parallela di stablecoin fungibili da parte di diversi istituti finanziari e spesso in diversi Stati. Questo contesto produrrebbe, oltre a rischi correlati a eventuali riserve insufficienti in Svizzera o a riserve accessibili tempestivamente per gli istituti per mezzi di pagamento svizzeri, anche potenziali rischi per la stabilità e credibilità del mercato svizzero. Secondo stime recenti, non esistono soluzioni che possano garantire riserve adeguate in un contesto internazionale e ridurre sufficientemente i rischi legati al rimborso. Se tuttavia dovessero delinearsi tali soluzioni, queste ultime potrebbero essere prese in considerazione a tempo debito come alternative.

Prescrizioni antiriciclaggio relative ai mezzi di pagamento crittografici di valore stabile

In base alla nuova normativa, gli istituti per mezzi di pagamento, in qualità di intermediari finanziari, sono assoggettati alla LRD. Sono quindi soggetti agli obblighi previsti per gli intermediari finanziari e alla vigilanza della FINMA sul rispetto di tali obblighi.

Rientrando nel campo di applicazione della LRD, tutte le attività degli istituti per mezzi di pagamento vi sono assoggettate, quindi anche quelle connesse ai beni crittografici, come la nuova categoria dei mezzi di pagamento crittografici di valore stabile.

Se emettono mezzi di pagamento crittografici di valore stabile, gli istituti per mezzi di pagamento devono quindi rispettare gli obblighi previsti per gli attori centrali107. Prima dell’emissione devono dunque valutare i rischi in materia di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo e adottare misure appropriate che permettano la gestione e la riduzione dei rischi per l’intera durata dei mezzi di pagamento crittografici di valore stabile. Nel fare questo devono seguire un approccio in funzione dei rischi. Durante l’intero ciclo di vita di un mezzo di pagamento crittografico di valore stabile, l’istituto per mezzi di pagamento, in qualità di emittente, è quindi assoggettato agli obblighi descritti di seguito.

1) Prima dell’emissione: l’istituto per mezzi di pagamento, in qualità di emittente, prima

dell’emissione svolge le attività preliminari necessarie per i mezzi di pagamento crittografici di valore stabile (progettazione, pianificazione e sviluppo). In questa fase dovrà valutare anche i rischi in materia di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo (valutazione dei rischi) e, in base a questa valutazione, intraprendere le misure necessarie per la gestione e la riduzione dei rischi.

107 V. n. 2.2.1.