Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari
possono essere conservati come depositi a vista presso una banca o un altro istituto per mezzi di pagamento, oppure come attività liquide di elevata qualità (i cosiddetti «high-quality liquid assets», HQLA) con durate residue brevi. Inoltre, analogamente a quanto previsto già oggi, gli istituti per mezzi di pagamento possono scegliere di conservare gli averi dei clienti come depositi a vista presso la BNS, sempre che quest’ultima lo consenta. L’istituto per mezzi di pagamento deve garantire che il valore dei valori patrimoniali conservati corrisponda sempre almeno all’importo in denaro accettato al netto di eventuali interessi negativi dovuti. Questo permette di tutelare il cliente e, in caso di emissione di un mezzo di pagamento crittografico di valore stabile, garantisce la fiducia in tale mezzo di pagamento dell’istituto (per maggiori dettagli v. commenti all’art. 51i AP-LIsFi).
Obblighi relativi all’emissione di mezzi di pagamento crittografici di valore stabile
Un’importante novità contenuta nell’avamprogetto riguarda la regolamentazione esplicita dell’emissione di una tipologia specifica di stablecoin, segnatamente i mezzi di pagamento crittografici di valore stabile.106 Rientrano in questa categoria i beni crittografici emessi in Svizzera e che mirano a mantenere un valore stabile rispetto a una singola valuta emessa da uno Stato. L’emittente, inoltre, è tenuto a rimborsare al rispettivo titolare del mezzo di pagamento crittografico di valore stabile il valore stabilito (diritto al rimborso). Perché questa stablecoin regolamentata possa essere utilizzata come mezzo di pagamento e riesca ad affermarsi, è importante che goda di ampia fiducia in termini di stabilità e sicurezza. Pertanto, oltre a definire i requisiti che devono avere gli istituti per mezzi di pagamento, in particolare per quanto concerne la conservazione degli averi dei clienti e il rimborso ai titolari, l’avamprogetto prevede anche altri obblighi per l’emissione di mezzi di pagamento crittografici di valore stabile (v. al riguardo le considerazioni esposte di seguito).
L’avamprogetto non vieta tuttavia l’emissione di altre stablecoin ancorate, ad esempio, a un paniere di valute. Queste stablecoin non sono però considerate per definizione mezzi di pagamento crittografici di valore stabile ai sensi dell’avamprogetto bensì, a seconda della loro struttura, investimenti collettivi di capitale (e quindi strumenti finanziari) o beni crittografici di negoziazione e sottostanno quindi alla normativa pertinente. Parimenti, anche le stablecoin emesse all’estero, benché siano state emesse in condizioni quadro equivalenti ai mezzi di pagamento crittografici di valore stabile emessi in Svizzera, non sono considerate mezzi di pagamento crittografici di valore stabile, bensì beni crittografici di negoziazione (riguardo alle motivazioni e alle conseguenze di tale classificazione v. le considerazioni ai n. 1.2.2 e 3.1.2). Questo vale anche per i beni crittografici che presentano le caratteristiche dei mezzi di pagamento crittografici di valore stabile, ma che rientrano in una fattispecie derogatoria conformemente all’articolo 12a AP-LIsFi e possono essere emessi senza autorizzazione quale istituto per mezzi di pagamento. Per una maggiore chiarezza, all’allegato 1 è riportata una tabella che illustra la classificazione normativa delle diverse stablecoin.
Gli obblighi generali previsti per gli istituti per mezzi di pagamento si applicano anche all’emissione di mezzi di pagamento crittografici di valore stabile.
Inoltre, al fine di proteggere i clienti è previsto l’obbligo di redigere un libro bianco. Si tratta di uno strumento diffuso a livello internazionale che contiene indicazioni essenziali per la decisione dell’acquirente, segnatamente in merito alle modalità di conservazione degli averi dei clienti accettati. A livello di contenuto, il libro bianco riporta le stesse informazioni che si troverebbero in un foglio informativo di base più esteso.
L’emissione di un mezzo di pagamento crittografico di valore stabile rientra nell’attività assoggettata ad autorizzazione di un istituto per mezzi di pagamento. Se si intende emettere
106 Il Consiglio federale ha volutamente scelto il termine «mezzo di pagamento crittografico di valore stabile» e ha deciso di non utilizzare un termine impreciso come «stablecoin» per questi token emessi dagli istituti per mezzi di pagamento e definiti all’art. 3 lett. j AP-LSerFi.