Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari

2) Al momento dell’emissione: in questa fase l’istituto per mezzi di pagamento, in qualità di emittente, trasferisce i mezzi di pagamento crittografici di valore stabile al primo detentore (mercato primario). Deve quindi rispettare gli obblighi di diligenza previsti dalla LRD, in particolare gli obblighi di identificazione e di diligenza sul primo detentore («customer due diligence» e «know your customer», rispettivamente CDD e KYC) e l’obbligo di notifica all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS). Inoltre, se necessario, dovrà rispettare anche gli obblighi previsti dalle misure coercitive emanate conformemente alla LEmb.

3) Sul mercato secondario: i mezzi di pagamento crittografici di valore stabile sul mercato secondario vengono trasferiti da un detentore all’altro. Al contrario di quanto avviene con il denaro contante, in qualità di emittente e grazie alle soluzioni tecnologiche disponibili (codice del mezzo di pagamento crittografico di valore stabile, blockchain), l’istituto per mezzi di pagamento è in grado di influire su questo mercato. Pertanto, i provvedimenti organizzativi di cui all’articolo 8 LRD si applicano anche al mercato secondario. Nell’ambito della gestione dei rischi è necessario registrare, limitare e monitorare in modo adeguato i rischi presenti sul mercato secondario. In tale contesto, l’istituto per mezzi di pagamento, in qualità di emittente, è responsabile dell’adeguatezza dei provvedimenti.

Per decidere quali siano le misure più adeguate, è necessario tenere conto della situazione nel suo complesso e della valutazione dei rischi, ma anche delle possibilità tecniche.108 L’adeguatezza di una misura può infatti variare in base all’evoluzione tecnologica. In considerazione dello stato attuale della tecnica, a tutt’oggi le misure adeguate richiedono gli elementi spiegati di seguito; tuttavia, a seconda della valutazione dei rischi, potrebbe rivelarsi necessaria l’adozione di misure più ampie, come descritto di seguito.109

• «Black list»: si tratta di un elenco di indirizzi di portafogli elettronici verso i quali e dai

quali non è consentito effettuare trasferimenti. Se l’indirizzo del portafoglio elettronico di destinazione figura in questo elenco, la transazione non viene eseguita e viene quindi bloccata («blocking»). È tuttavia possibile effettuare ulteriori o altre transazioni verso altri indirizzi di portafogli elettronici. Se l’indirizzo del portafoglio elettronico del mittente figura sulla «black list», la transazione non viene eseguita e il mezzo di pagamento crittografico di valore stabile rimane su questo indirizzo («freezing», congelamento). Spetta all’istituto per mezzi di pagamento, in qualità di emittente dei mezzi di pagamento crittografici di valore stabile, redigere e aggiornare una «black list» strutturata in modo adeguato ai rischi, nonché definire i criteri di inserimento (ad es. controllo di una valutazione dei rischi da parte di organizzazioni terroristiche).110

• Sorveglianza: in qualità di emittente, l’istituto per mezzi di pagamento sorveglia l’utilizzo

dei suoi mezzi di pagamento crittografici di valore stabile in tutto il mondo e, se necessario, adotta le opportune misure (ad es. l’introduzione di un limite alle transazioni).

• Blocco, congelamento e ritiro: il codice del mezzo di pagamento crittografico di valore

stabile deve consentire all’istituto per mezzi di pagamento, in qualità di emittente, di bloccare una transazione (blocco), di congelare il mezzo di pagamento crittografico di valore stabile su un indirizzo di portafoglio elettronico (congelamento) o di ritirarlo contro il volere dell’attuale titolare (ritiro111 ovvero «withdrawal»112) in qualsiasi momento. In questo modo si garantisce che l’istituto per mezzi di pagamento, in qualità di emittente,

108 Riguardo alle soluzioni tecniche che si possono utilizzare anche sul mercato secondario, cfr. perizia della Scuola universitaria professionale della Svizzera orientale (IFL) cap. 3.2‒3.5, pag. 6 e segg., 23 giugno 2025.

109 Riguardo a esempi di misure più ampie tecnicamente possibili, come la sorveglianza attiva delle transazioni, l’utilizzo di prove a conoscenza zero («zero knowledge proof») per l’identificazione dei detentori o la verifica preliminare delle transazioni, cfr. perizia della Scuola universitaria professionale della Svizzera orientale (IFL), cap. 3.3‒3.5, pag. 7 segg., 23 giugno 2025.

110 Riguardo alla «black list», cfr. perizia della Scuola universitaria professionale della Svizzera orientale (IFL), cap. 3.2, pag. 6 seg., 23 giugno 2025; riguardo a un esempio di utilizzo, cfr. op. cit., cap. 5.5.3.2., pag. 27.

111 Di seguito si fa una distinzione a livello terminologico fra il ritiro in questo senso (ovvero contro il volere del detentore) e il ritiro nel senso di «redemption», avviato dall’ultimo detentore.

112 Cfr. perizia della Scuola universitaria professionale della Svizzera orientale (IFL), cap. 5.5.3.2,

23 giugno 2025; riguardo a un esempio di utilizzo, cfr. op. cit., pag. 27.