Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari
sia tecnicamente in grado di eseguire gli ordini di un’autorità conformemente al diritto applicabile (ad es. la confisca da parte di un’autorità di perseguimento penale) o di attuare concretamente le proprie decisioni (ad es. il blocco dei portafogli elettronici presenti nella «black list»).
L’istituto per mezzi di pagamento, in alternativa, può adottare anche un approccio di più ampio respiro. Infatti è possibile soddisfare i requisiti garantendo fin dall’inizio che sul mercato secondario i mezzi di pagamento crittografici di valore stabile non potranno essere trasferiti utilizzando dei semplici pseudonimi. Per fare ciò, l’emittente deve garantire che il detentore sul mercato secondario sia stato identificato da un intermediario finanziario assoggettato e sottoposto a una vigilanza equivalente e che questa identificazione, se necessario, venga ripetuta a cadenza regolare.
4) Al momento del ritiro: l’istituto per mezzi di pagamento, in qualità di emittente, al momento
del ritiro riceve il mezzo di pagamento crittografico di valore stabile dall’ultimo detentore e restituisce a quest’ultimo il controvalore nella valuta statale («redemption»). In questo caso è necessario rispettare gli obblighi di diligenza sanciti dalla LRD, in particolare gli obblighi di diligenza e di notifica relativi all’ultimo detentore (CDD e KYC). Inoltre, se necessario, dovrà rispettare anche gli obblighi previsti dalle misure coercitive emanate conformemente alla LEmb.
Oltre agli istituti per mezzi di pagamento in qualità di emittenti di beni crittografici di valore stabile, anche altri intermediari finanziari possono essere interessati dagli obblighi relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo quando forniscono servizi propri correlati ai mezzi di pagamento crittografici di valore stabile. Gli intermediari finanziari, ad esempio, possono offrire servizi di portafogli elettronici ai propri clienti. In tal caso devono rispettare gli obblighi sanciti dalla LRD, segnatamente quelli nei confronti dei clienti (obbligo di diligenza e di notifica, rispetto della «travel rule» ecc.).
Gli istituti per mezzi di pagamento sono assoggettati alla vigilanza della FINMA.
La normativa prevista per i mezzi di pagamento crittografici di valore stabile è meno restrittiva rispetto all’obbligo, comunque vigente, che impone a ogni detentore di essere identificato da un intermediario finanziario assoggettato alla LRD prima di ricevere tali mezzi di pagamento (il cosiddetto «whitelisting»). Un siffatto obbligo sarebbe molto efficace nella prevenzione del riciclaggio di denaro e nella lotta al finanziamento del terrorismo e alle violazioni delle misure coercitive conformemente alla LEmb; nel confronto internazionale113, però, risulterebbe particolarmente restrittivo e potrebbe avere un effetto inibitorio. Il «whitelisting» non dovrebbe essere quindi obbligatorio, ma offerto come una possibile alternativa per adempiere i requisiti sanciti dalla legge. Nel complesso la normativa proposta, operando una differenziazione degli obblighi durante il ciclo di vita dei mezzi di pagamento crittografici di valore stabile, intende proteggere l’integrità della piazza finanziaria svizzera e, al contempo, garantisce il margine di manovra necessario per innovare in modo responsabile il settore dei mezzi di pagamento crittografici di valore stabile.
Progetti pilota relativi allo scambio di informazioni: la crescente complessità e la dimensione internazionale dei reati più gravi in ambito finanziario (ad es. il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo) esigono, in generale, modalità di cooperazione innovative tra soggetti pubblici e privati. I partenariati per lo scambio di informazioni (PSI) su base volontaria, mediante quadri di cooperazione strutturati, migliorano lo scambio di informazioni nella lotta contro il riciclaggio di denaro e riducono i tempi richiesti per l’analisi (ad es. per la creazione e l’aggiornamento di una «black list») in quanto consentono di raggruppare informazioni provenienti da fonti differenti. Proprio nel settore delle criptovalute, come i mezzi di pagamento crittografici di valore stabile, una più intensa collaborazione tra il settore pubblico e quello privato, come gli istituti per mezzi di pagamento, può risultare molto utile grazie ai PSI. Le
113 Riguardo al quadro giuridico a livello internazionale e alle prassi, cfr. perizia della Scuola universitaria professionale della Svizzera orientale (IFL), cap. 4, pag. 10 segg. e cap. 5, pag. 18 segg., 23 giugno 2025.