Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari

di servizi per beni crittografici non forniscono servizi con valori mobiliari e altri strumenti finanziari. Ad esempio, le prescrizioni per i gruppi finanziari per gli istituti di servizi per beni crittografici devono essere meno esaurienti, anche se i dettagli devono essere disciplinati, come di consueto, a livello di ordinanza. All’attività di conservazione si applicano prescrizioni speciali che si basano sulle disposizioni già esistenti nella LBCR e nella OBCR sulla conservazione di beni crittografici. Bisogna però ricordare che gli istituti di servizi per beni crittografici conservano anche mezzi di pagamento crittografici di valore stabile. Non possono tuttavia effettuare operazioni commerciali che comprendono una posizione scoperta.

Per quanto riguarda la classificazione nel sistema di autorizzazione a cascata della LIsFi, le banche e le società di intermediazione mobiliare non hanno bisogno di ulteriori autorizzazioni come istituti di servizi per beni crittografici. Inoltre, data la particolare attività svolta dagli istituti di servizi per beni crittografici, a questi ultimi non si applica il principio dell’autorizzazione a cascata sancito nella LIsFi. Segnatamente, l’autorizzazione quale istituto di servizi per beni crittografici non consente di operare come gestore patrimoniale o come gestore di patrimoni collettivi e viceversa. Un istituto di servizi per beni crittografici può comunque gestire un sistema organizzato di negoziazione che consente esclusivamente il commercio di beni crittografici di negoziazione (v. al riguardo le considerazioni sulla LInFi esposte di seguito).

Gli istituti di servizi per beni crittografici sono considerati intermediari finanziari ai sensi della LRD e sono quindi assoggettati alle disposizioni di questa legge. La vigilanza sul rispetto dei relativi obblighi spetta dunque alla FINMA. Gli istituti che esercitano già oggi delle attività nel settore dei beni crittografici assoggettate alla LRD, e sono quindi affiliati a un organismo di autodisciplina, devono quindi passare sotto la vigilanza della FINMA.

Obblighi in caso di offerta e fornitura di servizi per beni crittografici di negoziazione

Data la loro particolare natura, non si ritiene opportuno trattare i beni crittografici di negoziazione alla stessa stregua degli strumenti finanziari e quindi applicare in toto la LSerFi. Tuttavia, al fine di garantire un’adeguata protezione dei clienti, l’avamprogetto stabilisce che anche alla fornitura di servizi per beni crittografici di negoziazione saranno applicate determinate prescrizioni della LSerFi ritenute appropriate. Tra queste vi sono le prescrizioni in materia di verifica dell’appropriatezza e dell’adeguatezza (art. 11–14 LSerFi), di trasparenza e diligenza riguardo ai mandati dei clienti (art. 17–19 LSerFi) e sull’organizzazione (art. 21–27 LSerFi), comprese le corrispondenti disposizioni di esecuzione a livello di ordinanza. Tra queste ultime rientrano, in particolare, le esaustive direttive sulla gestione dei conflitti di interessi (cfr. art. 25–27 LSerFi e art. 24–30 dell’ordinanza del 6 novembre 2019 sui servizi finanziari [OSerFi, RS 950.11]). A un fornitore di servizi non è pertanto consentito (cfr. art. 27 OSerFi) sfruttare la conoscenza di mandati del cliente per effettuare prima, contemporaneamente o dopo l’esecuzione di tali mandati operazioni per conto proprio dei collaboratori o del fornitore di servizi finanziari o effettuare manipolazioni che riguardano i servizi forniti nell’ambito dell’emissione o del collocamento di strumenti finanziari (il cosiddetto «front running» o «parallel running»). Questo dovrebbe impedire abusi di mercato.

Inoltre, chi fornisce servizi per beni crittografici di negoziazione deve altresì rispettare l’obbligo di informazione analogamente agli articoli 8 e 9 LSerFi. Ai clienti istituzionali e professionali, se vi è una segmentazione dei clienti, in taluni casi si applicano delle eccezioni (art. 71a–c AP- LSerFi).

In Svizzera, chi fa un’offerta pubblica per l’acquisto di beni crittografici di negoziazione o ne richiede l’ammissione al commercio su un sistema di negoziazione TRD è tenuto inoltre a pubblicare previamente un libro bianco. Si tratta di uno strumento diffuso a livello internazionale che contiene indicazioni essenziali per la decisione dell’acquirente. In analogia con quanto disposto per i fogli informativi di base, il Consiglio federale può riconoscere come equivalenti anche i libri bianchi pubblicati all’estero. Si rammenta altresì che la pubblicità dei