Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari

un’autorizzazione quale istituto per mezzi di pagamento, una banca deve pertanto costituire una persona giuridica separata. L’attività svolta dalle banche nell’ambito del traffico dei pagamenti e dei servizi di pagamento non è interessata dalle modifiche.

Art. 12a Emissione di mezzi di pagamento crittografici di valore stabile

Questa nuova disposizione stabilisce che i mezzi di pagamento crittografici di valore stabile ai sensi dell’articolo 3 lettera j AP-LSerFi possono essere emessi soltanto da istituti per mezzi di pagamento. L’emissione di tali mezzi di pagamento crittografici di valore stabile devono essere comunicati alla FINMA che, conformemente all’articolo 51l capoverso 3 AP-LIsFi, stila un elenco, accessibile al pubblico, di tutti i mezzi di pagamento crittografici di valore stabile emessi.

Per poter emettere mezzi di pagamento crittografici di valore stabile, anche le banche devono costituire una persona giuridica separata e indipendente e ottenere per quest’ultima un’autorizzazione quale istituto per mezzi di pagamento. L’autorizzazione a operare come banca non autorizza all’emissione di mezzi di pagamento crittografici di valore stabile: tale attività è riservata agli istituti emittenti mezzi di pagamento. Per questo motivo, la nuova autorizzazione non è inserita nella concomitanza di autorizzazioni sancito nella LIsFi (v. anche i commenti all’art. 6 AP-LIsFi).

Questa rigida separazione tra l’attività bancaria e l’attività quale istituto per mezzi di pagamento in relazione all’emissione di mezzi di pagamento crittografici di valore stabile è necessaria, poiché gli averi dei clienti che vengono accettati per l’emissione di mezzi di pagamento crittografici di valore stabile sul piano giuridico sono infatti trattati in modo completamente diverso rispetto ai depositi del pubblico delle banche. Sui primi è vietato corrispondere interessi ed è necessario rispettare rigide prescrizioni per quanto riguarda gli investimenti. In più questi devono essere conservati separatamente dai fondi propri (art. 51i AP-LIsFi) e, in caso di fallimento, sono scorporabili (art. 51q AP-LIsFi) Gli averi dei clienti accettati costituiscono quindi un patrimonio distinto che non compare nel bilancio dell’istituto per mezzi di pagamento. I depositi del pubblico accettati da una banca sono invece riportati nel bilancio della banca come impegni nei confronti dei clienti. In caso di fallimento della banca, i clienti non hanno diritto allo scorporo, ma si applica il principio dei depositi privilegiati in caso di fallimento e della garanzia dei depositi sino all’importo massimo di 100 000 franchi (art. 37a, art. 37h LBCR). Se le banche all’interno della stessa società potessero emettere anche mezzi di pagamento crittografici di valore stabile, i depositi del pubblico e gli averi dei clienti si mischierebbero. All’interno della stessa banca, ovvero della stessa entità giuridica, verrebbero accettati averi di due diversi tipi di clienti e questo farebbe sorgere incertezze e rischi non prevedibili (ad es. anche di reputazione). Una «bank run» dalla moneta scritturale ai mezzi di pagamento crittografici di valore stabile all’interno della stessa banca potrebbe persino portare a una destabilizzazione della banca stessa.

Il Consiglio federale può prevedere eccezioni in base all’articolo 1 capoverso 2 LBCR. Ad esempio, gli istituti di diritto pubblico beneficeranno di un’eccezione. Ne saranno esaminate anche altre, in particolare eccezioni riguardanti un margine che promuove l’innovazione, a favore di determinate categorie di istituti finanziari per facilitare l’esecuzione di operazioni o ancora alcune eccezioni all’articolo 5 OBCR.

Quando vengono emessi beni crittografici nel quadro delle eccezioni previste dal Consiglio federale, questi ultimi sono considerati beni crittografici di negoziazione. Il libro bianco deve essere pubblicato in conformità con le disposizioni applicabili ai beni crittografici di negoziazione. Inoltre, la prima pagina del libro bianco deve contenere una clausola d’avvertimento per attirare l’attenzione sul fatto che l’emittente non è assoggettato alla vigilanza della FINMA e che il bene crittografico non è un mezzo di pagamento crittografico di