Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 54Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari
Art. 51e Capitale minimo
Gli istituti per mezzi di pagamento devono disporre di un capitale minimo prescritto dalla legge. Tale capitale minimo non serve soltanto a garantire una certa sicurezza degli averi dei clienti, bensì principalmente ad assicurare un’adeguata dotazione tecnico-organizzativa dell’impresa, così che sia garantita un’attività aziendale che, in base alla quantità di averi dei clienti accettati, funzioni.
Dal momento che il limite all’accettazione di depositi del pubblico attualmente fissato a 100 milioni di franchi dall’autorizzazione fintech non è stato ripreso per gli averi dei clienti accettati dagli istituti per mezzi di pagamento e non è stata prevista neppure una disposizione che limita in altro modo la quantità degli averi, non è stata ripresa nemmeno la disposizione sul capitale minimo (art. 17a cpv. 1 OBCR) in vigore (v. commenti all’art. 51f AP-LIsFi). La nuova disposizione stabilisce che l’istituto per mezzi di pagamento deve disporre del capitale minimo richiesto e crea una norma di delega a favore del Consiglio federale. Nell’ordinanza sarà quindi il Consiglio federale a stabilire l’ammontare del capitale minimo richiesto. Come previsto già oggi, il capitale minimo dovrà essere liberato integralmente.
Art. 51f Fondi propri
Agli istituti per mezzi di pagamento ora viene richiesto di disporre di fondi propri adeguati come singolo istituto o su base consolidata. Rispetto all’attuale regolamentazione dell’autorizzazione fintech, (cfr. art 17a cpv. 3 OBCR) vengono quindi apportate delle modifiche.
La disposizione relativa ai fondi propri viene introdotta in quanto è stato rimosso il precedente limite di 100 milioni di franchi previsto per l’autorizzazione fintech. All’impresa viene richiesto di avere fondi propri adeguati sia per proteggere i clienti, sia per rafforzare la stabilità dell’istituto per mezzi di pagamento. Attraverso questi fondi, infatti, l’istituto per mezzi di pagamento potrà compensare eventuali perdite e quindi rafforzare la fiducia nei suoi confronti e nei mezzi di pagamento che emette. Ciò è fondamentale soprattutto perché i clienti dimostrano una particolare fiducia nella capacità dell’istituto per mezzi di pagamento di rimborsare gli averi dei clienti che ha accettato. Inoltre, un’elevata fiducia verso l’istituto per mezzi di pagamento e i suoi mezzi di pagamento è un requisito essenziale se si vuole che tali mezzi di pagamento siano accettati da gran parte della popolazione come denaro e costituisce quindi la base per un modello aziendale sostenibile. Se utilizzati come cuscinetto finanziario, i fondi propri rafforzano la resilienza dell’istituto per mezzi di pagamento e quindi, di conseguenza, la fiducia dei clienti nei suoi confronti. I fondi propri svolgono quindi una funzione di cuscinetto: anche nel caso di un eventuale copertura insufficiente dei valori patrimoniali conservati (ad es. a causa di una perdita imprevista del valore degli attivi), questi fondi propri dovrebbero essere utilizzati per mantenere in pareggio la copertura minima (v. commenti all’articolo 51i AP-LIsFi).
L’importo e la composizione dei fondi propri saranno definiti dal Consiglio federale a livello di ordinanza (cpv. 2) e si prevede che saranno stabilite regole progressive in base al valore totale degli averi dei clienti accettati. Attraverso questa regolamentazione progressiva si intende tenere conto sia dell’aumentare dei rischi al crescere delle dimensioni, sia della loro rilevanza per l’economia nazionale. In pratica saranno definiti vari scaglioni, in base ai quali l’impresa dovrà detenere una certa percentuale di fondi propri. Se gli averi dei clienti accettati superano il limite previsto per uno specifico scaglione, l’aliquota maggiore sarà applicata all’importo che eccede rispetto alla soglia precedente.
Questo sistema progressivo ha un duplice vantaggio. Da un lato, i requisiti previsti per gli istituti per mezzi di pagamento di piccole dimensioni sono inferiori. Questo permette di contenere gli ostacoli all’ingresso e di promuovere l’innovazione. Dall’altro, all’aumentare delle dimensioni i