Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari
L’avamprogetto contiene diverse altre deleghe al Consiglio federale, riguardanti segnatamente l’importo del capitale minimo (art. 51e AP-LIsFi), l’importo dei fondi propri (art. 51f AP-LIsFi), le modalità di conservazione degli averi dei clienti (art. 51i AP-LIsFi), le modalità di rimborso (art. 51m AP-LIsFi), i criteri in base ai quali un istituto per mezzi di pagamento è considerato rilevante (art. 51n AP-LIsFi) nonché il libro bianco (art. 71d segg. AP-LSerFi). Per il resto, si rinvia ai commenti relativi alle singole disposizioni.
Al momento dell’elaborazione delle disposizioni dell’ordinanza sarà necessario verificare anche le eccezioni esistenti nell’ambito del diritto bancario, così come stabilito dal Consiglio federale nel rapporto di valutazione dell’autorizzazione fintech (v. considerazioni al n. 1.1.2).
3.2.3 Istituti di servizi per beni crittografici
Come per altri istituti finanziari, le condizioni di autorizzazione devono essere concretizzate dal Consiglio federale. Ciò riguarda in particolare l’importo del capitale minimo, l’importo dei fondi propri e delle liquidità, nonché i requisiti in materia di ripartizione dei rischi (cfr. nuovi art. 51v e 51w AP-LInFi). In alcuni casi si ritiene necessario conferire delega al Consiglio federale in modo da tenere conto tempestivamente degli sviluppi tecnologici, ad esempio nel caso dei servizi di «staking» (art. 51z) e per l’ammissione di beni crittografici di negoziazione da parte di un sistema organizzato di negoziazione (art. 42 LInFi).
Analogamente alle regole sul prospetto, le nuove norme sul libro bianco (art. 71d segg. AP- LSerFi) comportano diverse deleghe al Consiglio federale, che è incaricato di emanare disposizioni completive sul formato e sulla sua struttura del libro bianco, sulle indicazioni che devono figurarvi, nonché sui documenti redatti in virtù di una normativa estera ritenuti equivalenti (art. 71i AP-LSerFi). L’Esecutivo può anche prevedere eccezioni all’obbligo di pubblicare un libro bianco per i beni crittografici di negoziazione (art. 71d cpv. 3 AP-LSerFi).
Per il resto, si rinvia ai commenti relativi alle singole disposizioni.
3.2.4 Interfacce digitali con la FINMA
Le modifiche di legge proposte in relazione alle interfacce digitali con la FINMA nell’ambito dell’obbligo di informazione e di notifica, così come in relazione all’esecuzione per via elettronica delle procedure amministrative consentiranno di promuovere ulteriormente l’utilizzo di interfacce elettroniche tra la FINMA e gli istituti assoggettati alla sua vigilanza nonché i soggetti terzi, in modo da incrementare l’efficienza e raggiungere più rapidamente l’obiettivo di una vigilanza basata sui dati. Visto il campo di applicazione personale della LFINMA e delle leggi in materia di mercati finanziari, gli adeguamenti auspicati riguardano soprattutto gli assoggettati che interagiscono regolarmente e in modo duraturo con la FINMA, in quanto svolgono un’attività professionale rilevante ai fini del diritto in materia di mercati finanziari. Le relative applicazioni della FINMA che mirano a promuovere concretamente la comunicazione digitale tra la FINMA e gli assoggettati, ma anche i soggetti terzi, vengono utilizzate già oggi e sono ampiamente accettate. Non si prevede quindi che nella prassi vi saranno problemi di attuazione. Il principio dell’adempimento in forma elettronica è sancito a livello di legge; alla FINMA è riconosciuta la competenza di disciplinare vari aspetti dell’implementazione delle interfacce digitali e la forma elettronica mediante un’ordinanza da essa emanata: tale ordinanza dovrebbe trattare principalmente le modalità di interazione tra la FINMA e le persone assoggettate alla vigilanza sui mercati finanziari, vale a dire le procedure che coinvolgono le persone assoggettate secondo la LFINMA e l’autorità di vigilanza. Poiché la FINMA, quale unità amministrativa decentralizzata indipendente, può definire i propri processi, dovrebbe anche disporre della competenza necessaria per strutturare questi processi digitali in modo da