Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari

renderli, così come auspicato, più efficienti. Si ritiene quindi opportuno costituire una delegazione. La FINMA lavora inoltre costantemente allo sviluppo della sua applicazione, tenendo conto anche dei feedback degli utenti (ad es. mediante sondaggi).

4 Commento ai singoli articoli

4.1 Legge sugli istituti finanziari

Art. 2 cpv. 1 lett. f e g nonché cpv. 2 lett. e

Le nuove categorie di autorizzazione degli istituti per mezzi di pagamento e degli istituti di servizi per beni crittografici sono inserite nell’elenco degli istituti finanziari che rientrano nel campo di applicazione della LIsFi. Ciò significa quindi, tra l’altro, che anche a questi nuovi istituti finanziari si applicano le disposizioni comuni della LIsFi.

Va osservato che ai nuovi istituti finanziari si applicano anche le eccezioni dal campo di applicazione (art. 2 cpv. 2). Questo significa che le disposizioni relative agli istituti per mezzi di pagamento (comprese le prescrizioni per l’emissione di mezzi di pagamento crittografici di valore stabile) non valgono per la BNS e non impediscono in alcun modo lo sviluppo della moneta digitale della banca centrale (la cosiddetta «central bank digital currency», CBDC).

Nel capoverso 2 della presente disposizione si introduce l’acronimo «BNS».

Art. 6 cpv. 1 e 2

Le autorizzazioni all’esercizio dell’attività di banca (cpv. 1) e di società di intermediazione mobiliare (cpv. 2) permettono ora di esercitare anche l’attività di istituto di servizi per beni crittografici.

Questa integrazione è giustificata dal fatto che le attività di istituto di servizi per beni crittografici sono compatibili con le attività di banca e di società di intermediazione mobiliare, che sono assoggettate a requisiti prudenziali generalmente più stringenti.

Conformemente alla vigente concomitanza delle autorizzazioni (o sistema di autorizzazione a cascata)117, le banche e le società di intermediazione mobiliare non sono esentate dal rispetto degli obblighi previsti per ogni attività esercitata, bensì unicamente dall’ottenimento formale di un’ulteriore autorizzazione. Ciò significa in particolare che una banca o una società di intermediazione mobiliare che offre servizi di conservazione o di «staking» di beni crittografici di negoziazione deve rispettare i relativi obblighi (art. 51y e 51z AP-LIsFi). Del resto, anche se non è necessaria alcuna nuova autorizzazione, la decisione di intraprendere un’attività supplementare è una modifica dell’attività che deve essere autorizzata dalla FINMA.

Per contro, agli istituti per mezzi di pagamento la concomitanza delle autorizzazioni non si applica. I requisiti per l’accettazione degli averi dei clienti e quelli che devono essere soddisfatti per questa attività non sono compatibili con le attività di altri istituti finanziari. La nuova categoria di autorizzazione per gli istituti per mezzi di pagamento viene quindi inserita dopo le disposizioni relative alle società di intermediazione mobiliare e non rientra dunque nella concomitanza delle autorizzazioni di cui sopra. L’attività quale istituto per mezzi di pagamento può essere svolta soltanto se in possesso della relativa autorizzazione. Nessun’altra autorizzazione consente di operare anche quale istituto per mezzi di pagamento, e ciò vale anche per le banche (v. al riguardo anche i commenti all’art. 12a AP-LIsFi). Per ottenere

117 FF 2015 7293, pag. 7318.