Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari
un’impresa accetta degli averi, senza corrispondere interessi su di essi e investendoli solo in modo limitato, e non dispone di un’autorizzazione a operare come banca, deve richiedere un’autorizzazione quale istituto per mezzi di pagamento (per le eccezioni all’obbligo di autorizzazione quale istituto per mezzi di pagamento, cfr. commenti relativi al cpv. 2). Se un’impresa accetta depositi del pubblico e intende corrispondere interessi su di essi o investirli senza le stringenti restrizioni vigenti per gli istituti per mezzi di pagamento, ha obbligatoriamente bisogno di un’autorizzazione secondo la LBCR. Questa attività è vietata agli istituti per mezzi di pagamento.
Se un’impresa accetta degli averi e corrisponde su di essi degli interessi senza disporre della relativa autorizzazione, a meno che non sia applicabile un’eccezione all’obbligo di autorizzazione o non sia raggiunta la soglia che determina lo svolgimento dell’attività a titolo professionale, tale impresa viola l’obbligo di autorizzazione di cui alla LBCR ed è passibile di pena in base all’articolo 46 LBCR. Se un’impresa accetta degli averi senza disporre della relativa autorizzazione e non corrisponde su di essi degli interessi né li investe, a meno che non sia applicabile un’eccezione all’obbligo di autorizzazione o non sia stata raggiunta la soglia che determina lo svolgimento dell’attività a titolo professionale, tale impresa viola l’obbligo di autorizzazione di cui alla LIsFi ed è passibile di pena in base all’articolo 44 LFINMA. L’articolo 46 LBCR e l’articolo 44 LFINMA prevedono le stesse pene.
Il termine «averi dei clienti» è definito al capoverso 2 (v. al riguardo le considerazioni esposte di seguito).
Il principio in base al quale possono ottenere l’autorizzazione soltanto gli istituti per mezzi di pagamento attivi principalmente nel settore finanziario, previsto anche per le banche all’articolo 1a LBCR, è ripreso senza modifiche.
La definizione di attività a titolo professionale di cui all’articolo 3 LIsFi per gli istituti per mezzi di pagamento deve essere integrata nell’ordinanza del 6 novembre 2019 sugli istituti finanziari (OIsFi; RS 954.11) L’intenzione è creare anche per gli istituti per mezzi di pagamento o per l’emissione di mezzi di pagamento crittografici di valore stabile un’eccezione che favorisca l’innovazione («sandbox», cfr. vigente art. 6 cpv. 2 OBCR).
Così come previsto dall’articolo 1b LBCR, gli istituti per mezzi di pagamento non potranno neppure in futuro corrispondere interessi sugli averi dei clienti accettati, ma potranno dedurre eventuali interessi negativi (v. commenti all’art. 51i AP-LIsFi).
Cpv. 2
Se un istituto per mezzi di pagamento accetta degli averi, questi diventano «averi dei clienti». Questo nuovo termine si ispira a quello di depositi del pubblico ai sensi dell’articolo 1 LBCR. Gli averi dei clienti differiscono dai depositi del pubblico, in quanto ai primi non si applica il principio dei depositi privilegiati conformemente all’articolo 37a LBCR e quello della garanzia dei depositi conformemente all’articolo 37h LBCR, ma in caso di fallimento dell’istituto per mezzi di pagamento vengono scorporati (v. commenti all’art. 51q AP-LIsFi). Quindi per loro natura non costituiscono dei depositi del pubblico. Poiché tali averi non sono depositi nel senso dell’accezione stabilita dal diritto bancario, occorre introdurre questo nuovo termine.
L’introduzione di questo nuovo termine non crea alcun obbligo di assoggettamento supplementare. Il Consiglio federale prevedrà eccezioni al termine di averi dei clienti in modo analogo alle eccezioni al termine di depositi del pubblico di cui all’articolo 5 capoversi 2 e 3 OBCR. Del resto, l’espressione «esercizio di un’attività a titolo professionale» consente anche di introdurre, tramite ordinanza, un margine che favorisce l’innovazione, come nel caso dell’articolo 6 capoverso 2 OBCR.