Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari

valore stabile, né gode quindi della protezione particolare che la LIsFi accorda a questa categoria di prodotti. Questa regolamentazione è simile a quella vigente per le persone che beneficiano dell’eccezione all’articolo 6 OBCR, ma è adattato alle particolarità dei mezzi di pagamento crittografici di valore stabile.

Art. 13 cpv. 2, primo periodo

Nell’elenco di cui all’articolo 13 capoverso 2 vengono inserite le denominazioni «istituto per mezzi di pagamento» e «istituto di servizi per beni crittografici». La protezione dei clienti dalle denominazioni confuse o ingannevoli sancita nella LIsFi viene in tal modo estesa anche alle due nuove categorie di autorizzazione. Per quanto riguarda la denominazione mezzi di pagamento crittografici di valore stabile bisogna tenere conto anche di altri atti normativi, in particolare della legge federale del 19 dicembre 1986118 contro la concorrenza sleale (LCSI).

Art. 16 Organo di mediazione

Questo articolo non riguarda in linea di principio i titolari delle nuove categorie di autorizzazione, le cui attività, definite agli articoli 51a e 51r AP-LisFi, non costituiscono servizi finanziari ai sensi dell’articolo 3 lettera c LSerFi. Tuttavia, se anche un istituto per mezzi di pagamento o un istituto di servizi per beni crittografici deve agire quale fornitore di servizi finanziari ai sensi dell’articolo 3 lettera d LSerFi, i relativi obblighi restano applicabili.

Inserire dopo l’art. 51

Sezione 4a: Istituti per mezzi di pagamento

Come spiegato in precedenza (v. considerazioni al n. 1.1.2), il Consiglio federale è giunto alla conclusione che l’attuale autorizzazione fintech deve essere aggiornata. Con il presente avamprogetto, l’autorizzazione fintech viene dunque rimossa dalla LBCR e inserita nella LIsFi come nuova categoria di autorizzazione degli istituti per mezzi di pagamento. A livello di contenuto, i requisiti in termini di autorizzazioni e attività previsti per questa nuova categoria di autorizzazione sono simili a quelli sanciti finora per gli istituti tecnofinanziari, ma sono state apportate importanti modifiche puntuali volte a migliorare la protezione dei clienti e l’attrattiva.

Gli istituti per mezzi di pagamento accettano a titolo professionale averi dei clienti, come fanno già oggi gli istituti tecnofinanziari, anche se nel loro caso si tratta di depositi del pubblico. Su di essi non possono corrispondere interessi e possono investirli soltanto rispettando determinate limitazioni. La classica attività di trasformazione delle scadenze è dunque, come di consueto, riservata alle banche. Sempre analogamente a quanto già consentito oggi agli istituti tecnofinanziari, in futuro anche gli istituti per mezzi di pagamento potranno offrire diversi servizi, in particolare servizi di pagamento. Inoltre potranno anche emettere e conservare un tipo specifico di stablecoin, ossia i mezzi di pagamento crittografici di valore stabile (v. anche le modifiche alla LSerFi).

Art. 51a Definizione

Cpv. 1

Un istituto per mezzi di pagamento, per poter essere qualificato come tale, deve accettare a titolo professionale averi dei clienti oppure prestarsi pubblicamente a tale scopo. Se

118 RS 241