Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari
L’insieme di queste eccezioni (averi dei clienti e depositi del pubblico) sarà esaminato nel quadro della modifica dell’ordinanza, al fine di aumentare la certezza del diritto e assicurare che l’obiettivo di protezione dei clienti e dei depositanti sia garantito mantenendo al contempo un quadro favorevole all’innovazione.
Art. 51b Forma giuridica
Come previsto dal vigente articolo 14a OBCR, anche per la nuova categoria di autorizzazione degli istituti per mezzi di pagamento le forme giuridiche ammesse sono la società anonima, la società in accomandita per azioni e la società a garanzia limitata.
Art. 51c Istituti per mezzi di pagamento sotto dominio straniero
Come per le società di intermediazione mobiliare (art. 43 LIsFI), le disposizioni della LBCR relative alle banche sotto dominio straniero sono applicabili per analogia agli istituti per mezzi di pagamento.
Ciò consente in particolare alla FINMA di esigere la reciprocità dagli Stati in cui gli stranieri che detengono partecipazioni qualificate hanno il proprio domicilio o la propria sede e di assicurarsi che la ditta non faccia riferimento al carattere svizzero dell’istituto né lo lasci presumere (cfr. art. 3bisLBCR).
Art. 51d Compiti
Cpv. 1
L’attività principale dell’istituto per mezzi di pagamento è l’accettazione a titolo professionale di averi dei clienti.
Cpv. 2
L’istituto per mezzi di pagamento può altresì emettere (cpv. 2 lett. a) nonché conservare (cpv. 2 lett. b) mezzi di pagamento crittografici di valore stabile. La conservazione di tali beni crittografici è resa possibile per consentire sinergie tra l’attività di emissione e di conservazione. Questi beni crittografici possono anche essere conservati da istituti di servizi per beni crittografici (art. 51y). L’emissione di mezzi di pagamento crittografici di valore stabile deve essere effettuata al valore nominale degli averi dei clienti accettati, in quanto un mezzo di pagamento crittografico di valore stabile deve mantenere un corso stabile rispetto alla valuta di riferimento. Per l’attività di conservazione di mezzi di pagamento crittografici di valore stabile, l’istituto per mezzi di pagamento deve rispettare le condizioni applicabili agli istituti di servizi per beni crittografici. Oltre a queste due attività, un istituto per mezzi di pagamento può fornire servizi di pagamento (cpv. 2 lett. c). Gli istituti per mezzi di pagamento sono idonei a tale attività, poiché accettano averi dei clienti senza remunerarli né investirli.
Se un istituto per mezzi di pagamento autorizzato intende esercitare una nuova attività ai sensi del presente capoverso, deve ottenere previamente l’autorizzazione dalla FINMA in applicazione dell’articolo 8 capoverso 2.