Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari
beni crittografici di negoziazione deve rispettare gli stessi requisiti previsti per gli strumenti finanziari.
Piattaforme di negoziazione per beni crittografici di negoziazione
Nella LInFi, la definizione di sistemi organizzati di negoziazione viene adattata in modo da consentire anche la negoziazione di beni crittografici di negoziazione. Un sistema organizzato di negoziazione sul quale è consentito soltanto il commercio di beni crittografici di negoziazione può essere gestito non solo da una banca, da una società di intermediazione mobiliare, da una sede di negoziazione o da un sistema di negoziazione TRD, ma anche da un istituto di servizi per beni crittografici. Inoltre anche i sistemi di negoziazione TRD possono ammettere al commercio beni crittografici di negoziazione. Così come avviene già oggi nel caso dei sistemi di negoziazione TRD, il Consiglio federale deve avere la possibilità di indicare specifici beni crittografici di negoziazione che non possono essere ammessi al commercio nei sistemi organizzati di negoziazione. Questo per tutelare i partecipanti al mercato finanziario, la stabilità o l’integrità del sistema finanziario.
3.1.3 Interfacce digitali con la FINMA
Nell’ottica di promuovere ulteriormente la digitalizzazione e garantire l’uniformità delle procedure di vigilanza, la LFINMA deve essere altresì completata in due modi. Con l’introduzione di un nuovo articolo 29a in aggiunta all’obbligo d’informazione e di notifica di cui all’articolo 29 LFINMA, si intende creare nel capoverso 1 una base legale in virtù della quale, in sostituzione della precedente corrispondenza scritta con la FINMA, dovrà applicarsi la forma elettronica per l’adempimento dell’obbligo d’informazione e di notifica. Relativamente alla procedura amministrativa menzionata all’articolo 53 LFINMA, attraverso le nuove disposizioni degli articoli 53a e 53b LFINMA si intende creare le basi legali speciali che impongono alle parti lo svolgimento per via elettronica delle procedure di emanazione di una decisione di fronte alla FINMA previste dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).
3.2 Attuazione
3.2.1 Verifica dei requisiti formali
L’avamprogetto non contiene alcuna prescrizione formale che potrebbe ostacolarne l’effettiva attuazione.
3.2.2 Istituti per mezzi di pagamento e regolamentazione delle stablecoin
L’emissione di stablecoin è consentita e regolamentata nell’attuale quadro giuridico svizzero anche se non esiste alcuna disposizione che la disciplina espressamente (v. n. 1.1.3). L’avamprogetto prevede di subordinare l’emissione di stablecoin a determinate caratteristiche specifiche all’autorizzazione quale istituto per mezzi di pagamento. Gli istituti che emettono o intendono emettere queste stablecoin devono rispettare i nuovi requisiti inerenti alla loro emissione. I titolari di un’autorizzazione fintech saranno altresì assoggettati alla nuova regolamentazione per gli istituti per mezzi di pagamento. L’articolo 74b capoverso 1 AP-LIsFi prevede una disposizione transitoria. Restano da disciplinare a livello di ordinanza alcuni elementi, in particolare il campo delle eccezioni all’obbligo di ottenere un’autorizzazione all’esercizio dell’attività di istituto per mezzi di pagamento (cfr. art. 12a cpv. 2 e art. 51a cpv. 2 AP-LIsFi). La prassi di vigilanza della FINMA, riferita in particolare all’emissione di stablecoin (v. n. 1.1.3) dovrà essere adeguata.