Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari
requisiti in materia di fondi propri diventano man mano più stringenti, in modo da tenere conto dei maggior rischi. Soprattutto nel caso degli istituti per mezzi di pagamento in forte crescita, che ad esempio rivestono un ruolo importante nel traffico dei pagamenti o i cui mezzi di pagamento crittografici di valore stabile costituiscono una quota significativa del mercato, i fondi propri rappresentano un cuscinetto importante per prevenire eventuali rischi operativi, di mercato, di credito o di tasso d’interesse. I fondi propri adeguati ai rischi dovrebbero quindi proteggere gli istituti per mezzi di pagamento in espansione dal punto di vista finanziario e renderli più resilienti. Inoltre, in questo modo si contribuisce alla protezione dei clienti, alla stabilità della piazza finanziaria svizzera e ad aumentare la fiducia verso l’istituto. Rispetto a un sistema a due scaglioni, poi, una soluzione progressiva articolata in più scaglioni fa sì che non vi sia un’unica soglia che, se superata, comporta l’applicazione di regole decisamente più severe. Se vi fossero delle differenze così importanti, infatti, le imprese potrebbero cercare di rimanere al di sotto della soglia fissata per evitare di doversi attenere a prescrizioni più severe, il che, a sua volta, potrebbe impedire una crescita sana.
Come accade per le società di intermediazione mobiliare, in singoli casi motivati la FINMA può accordare agevolazioni, sempre che ciò non pregiudichi le finalità di tutela della presente legge, oppure disporre requisiti più severi (cpv. 3).
Art. 51g Presentazione dei conti
Contrariamente a quanto disposto dall’articolo 1b capoverso 4 lettera a LBCR, alla nuova categoria di autorizzazione degli istituti per mezzi di pagamento si applicano per analogia le prescrizioni in materia di presentazione dei conti previste per le banche (analogamente a quanto disposto per le società di intermediazione mobiliare conformemente all’art. 48 LIsFi). La nuova regolamentazione si è resa necessaria perché è stato rimosso il limite di 100 milioni di franchi ed è stata introdotta la nuova attività soggetta all’obbligo di autorizzazione dell’emissione di mezzi di pagamento crittografici di valore stabile. L’applicazione per analogia delle prescrizioni in materia di presentazione dei conti valide per le banche aumenta la fiducia negli istituti per mezzi di pagamento e favorisce la trasparenza, la tutela dei creditori e la comparabilità con altri istituti finanziari.
In virtù della norma di delega di cui al capoverso 2, il Consiglio federale ha la facoltà di disciplinare i dettagli relativi alla presentazione dei conti per quanto riguarda gli averi dei clienti accettati adottando anche disposizioni che si allontanano da quelle della LBCR e del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220) in merito alla contabilità e alla presentazione dei conti. Questo perché, nell’interesse dello scorporo dei valori patrimoniali custoditi (cfr. art. 51q AP-LIsFi), si ritiene opportuno non riportare questo patrimonio distinto nel bilancio dell’istituto per mezzi di pagamento, bensì trattarlo come operazione fuori bilancio. Al Consiglio federale è stata quindi conferita la competenza per concretizzare le relative disposizioni a livello di ordinanza.
Art. 51h Vigilanza sui gruppi
Così come per le banche e le società di intermediazione mobiliare, anche in questo caso deve essere possibile poter prendere provvedimenti specifici per tenere conto dei rischi connessi ai gruppi finanziari. Per maggiori dettagli si rimanda ai commenti all’articolo 51zbisAP-LIsFi.
Art. 51i Conservazione
Questa disposizione disciplina le modalità con cui gli istituti per mezzi di pagamento devono conservare gli averi dei clienti accettati. In particolare, gli istituti per mezzi di pagamento devono garantire che gli averi dei clienti accettati siano conservati come patrimonio distinto in