Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari

Sono fatte salve le misure in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (v. commenti alla LRD al n. 4.7) che potrebbero (temporaneamente) intralciare l’esercizio di questo diritto previsto per legge.

Il titolare del mezzo di pagamento crittografico di valore stabile, facendone richiesta, può esercitare in qualsiasi momento il diritto al rimborso e gli istituti per mezzi di pagamento non devono intralciare l’esercizio di questo diritto, ad esempio, imponendo vincoli o termini di disdetta. Sono fatti salvi gli obblighi di legge per gli istituti per mezzi di pagamento, ad esempio conformemente alla LRD o alla LEmb.

Cpv. 2

Un istituto per mezzi di pagamento è tenuto soltanto a rimborsare i mezzi di pagamento crittografici di valore stabile che esso stesso ha emesso (e per i quali sussiste quindi l’obbligo legale di conservare i relativi valori patrimoniali. Concretamente questo significa che un istituto per mezzi di pagamento con sede in Svizzera non ritira o cambia stablecoin emesse all’estero o emesse da altri emittenti oppure nel quadro di un modello «multi-issuance».

In tal modo (e in combinato disposto con l’art. 51l cpv. 1 AP-LIsFi) si esclude in particolare il modello «multi-issuance», nel quale più emittenti emettono stablecoin identiche («fungible») e i relativi valori patrimoniali conservati sono però sparsi a livello locale («backed-assets»). In un siffatto modello, se a un certo punto una singola sede, ad esempio un istituto per mezzi di pagamento svizzero, dovesse ricevere molte richieste di far valere il diritto al rimborso, il valore complessivo da versare potrebbe superare i valori patrimoniali conservati e far sorgere rischi legati al rimborso. Per la piazza finanziaria svizzera questo potrebbe portare a una potenziale instabilità e una perdita di fiducia nella capacità di mantenere il valore delle stablecoin conservate nel Paese. È importante quindi impedire che si verifichino casi di «multi-issuance» di stablecoin da parte di istituti per mezzi di pagamento con sede in Svizzera mediante le disposizioni di cui all’articolo 51l capoverso 1 e all’articolo 51m capoverso 2 AP-LIsFi. In alternativa potrebbero essere prese in considerazione soluzioni che consentissero di garantire l’adeguamento degli averi conservati e mitigare a sufficienza gli altri rischi.

Cpv. 3

Il rimborso dei mezzi di pagamento crittografici di valore stabile da parte dell’istituto per mezzi di pagamento deve avvenire in tempi brevi. In questo modo si assicura che i titolari ricevano tempestivamente il controvalore in moneta legale. Se si vuole garantire la fiducia nella capacità dei mezzi di pagamento crittografici di valore stabile di mantenere il loro valore e assicurare la stabilità dei prezzi, è essenziale che il controvalore sia rimborsato rapidamente e senza intoppi. Eventuali ritardi potrebbero creare problemi di liquidità, una corsa alla vendita nonché rischi per la stabilità della piazza finanziaria.

Cpv. 4

Il Consiglio federale stabilisce le modalità di restituzione definendo, ad esempio, i dettagli dei termini di rimborso e di eventuali emolumenti.

Art. 51n Istituti rilevanti per mezzi di pagamento

Un istituto per mezzi di pagamento può essere sottoposto all’autorizzazione della FINMA secondo l’articolo 4 capoverso 2 LInFi se è classificato come sistema di pagamento e può diventare di importanza sistemica secondo l’articolo 22 LInFi. In questi casi ai applicano alcuni requisiti supplementari.