Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari
accettati (art. 51i AP-LIsFi), i clienti o i titolari dei mezzi di pagamento crittografici di valore stabile non possono far valere alcun diritto allo scorporo nei confronti direttamente della banca o dell’istituto per mezzi di pagamento terzo. Di conseguenza, in caso di fallimento della banca o dell’istituto per mezzi di pagamento terzo, i clienti dell’istituto per mezzi di pagamento non sono in alcun modo privilegiati. Lo stesso istituto per mezzi di pagamento non ha alcun privilegio in caso di fallimento nei confronti dei suoi depositari terzi.
In caso di fallimento dell’istituto per mezzi di pagamento, il patrimonio distinto viene scorporato conformemente all’articolo 51q capoverso 1 AP-LIsFi e liquidato. Da questo deriva il provento della liquidazione. I clienti o i titolari dei mezzi di pagamento crittografici di valore stabile non hanno direttamente diritto all’attribuzione dei valori patrimoniali conservati conformemente all’articolo 51i AP-LIsFi. Il loro diritto è piuttosto proporzionale ai valori patrimoniali liquidati (e comunque al massimo pari al valore nominale dei mezzi di pagamento crittografici di valore stabile da loro detenuti). I requisiti riguardanti la copertura degli averi dei clienti (v. commenti all’art. 51i cpv. 3 lett. c AP-LIsFi) dovrebbero quindi garantire che il provento della liquidazione in caso di fallimento copra sempre e integralmente tutte le richieste di rimborso.
Dal momento che, conformemente all’articolo 51i capoverso 1 in combinato disposto con il capoverso 4, per l’attività classica di accettazione degli averi dei clienti per il traffico dei pagamenti e anche per ogni mezzo di pagamento crittografico di valore stabile emesso l’istituto per mezzi di pagamento deve tenere un apposito patrimonio distinto separato e adempiere i requisiti di cui all’articolo 51i capoversi 2 e 3, il diritto di clienti e titolari del mezzo di pagamento crittografico di valore stabile emesso riguarda soltanto il relativo patrimonio distinto.
Se al termine della liquidazione e della divisione del patrimonio distinto risulta un’eccedenza, ad esempio perché i ricavi derivanti dall’investimento dei valori patrimoniali conservati non sono stati ancora separati e utilizzati (art. 51k AP-LIsFi), l’eventuale eccedenza della liquidazione in caso di fallimento dell’istituto per mezzi di pagamento rientra nella massa fallimentare (cpv. 2).
Cpv. 3
Se nel fallimento dell’istituto per mezzi di pagamento si rilevasse che, a causa di un’eventuale copertura insufficiente, il patrimonio distinto non è sufficiente a coprire interamente i crediti di tutti i titolari di mezzi di pagamento crittografici di valore stabile o di tutti i clienti dell’istituto per mezzi di pagamento, non sussiste alcun privilegio ulteriore. Eventuali crediti rimasti scoperti dopo lo scorporo dovrebbero essere registrati come normali crediti nel fallimento dell’istituto per mezzi di pagamento; alla procedura fallimentare e al trattamento dei crediti restanti si applicherebbe la LEF (cpv 3). In fallimento, la legge non stabilisce quindi altri privilegi in relazione ad eventuali attivi, fondi propri nonché altre riserve e utili degli istituti per mezzi di pagamento che fanno parte della massa fallimentare.
Sezione 4b: Istituti di servizi per beni crittografici
Per offrire a talune attività con beni crittografici un quadro normativo più appropriato rispetto a quello vigente, ad esempio per le banche o le società di intermediazione mobiliare, viene introdotta una nuova categoria di istituto finanziario. Quest’ultima permette di calibrare gli obblighi ai rischi e alle peculiarità di questi prodotti.
La categoria summenzionata consente sostanzialmente di esercitare due tipi di attività: da un lato, permette di conservare determinati beni crittografici per conto dei clienti (in tal modo si riprende in parte il vigente articolo 1b LBCR); dall’altro, permette di intraprendere determinate attività simili a quelle esercitate dalle società di intermediazione mobiliare con i beni crittografici di negoziazione, che non sottostanno ad autorizzazione de lege lata. Infine, grazie a questa