Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari
Art. 51p Piano di liquidazione
Cpv. 1
Il piano di liquidazione ha l’obiettivo di preparare il risanamento o la liquidazione dell’istituto per mezzi di pagamento da parte della FINMA. L’istituto per mezzi di pagamento deve fornire alla FINMA le informazioni e i dati necessari per l’elaborazione del piano (v. cpv. 2). Il piano di liquidazione deve illustrare come i processi operativi possono essere mantenuti o portati a termine qualora sopraggiunga una crisi finanziaria grave che interessi tutto il mercato, un particolare settore o soltanto l’istituto per mezzi di pagamento. Infine, il piano di liquidazione può essere attuato soltanto se le eventuali misure di stabilizzazione non hanno prodotto alcun miglioramento. L’applicazione del piano di liquidazione è attivata se l’istituto per mezzi di pagamento non può più svolgere la sua attività in una simile situazione. A differenza del diritto bancario, ed esattamente come nella LInFi, non si distingue tra piano di emergenza e piano di liquidazione. Quest’ultimo contiene infatti gli elementi del piano di emergenza, che indicano come possono essere mantenuti i processi rilevanti.
Cpv. 2
L’istituto per mezzi di pagamento è tenuto a fornire alla FINMA tutte le informazioni necessarie per l’elaborazione del piano di liquidazione.
Cpv. 3
Per rafforzare in modo proattivo l’efficacia del piano di liquidazione, le misure previste nel piano devono essere attuate a titolo preliminare, per quanto ciò sia necessario a mantenere senza interruzione i processi operativi rilevanti.
Art. 51q Scorporo dei valori patrimoniali conservati
Cpv. 1 e 2
Così come rilevato dal rapporto di valutazione dell’autorizzazione fintech, attualmente i depositi del pubblico non sono sufficientemente protetti in caso di fallimento di un istituto tecnofinanziario. Per questo motivo il Consiglio federale ha ritenuto necessario modificare la regolamentazione dei mercati finanziari al fine di migliorare la protezione dei clienti. In considerazione di ciò, questa disposizione intende introdurre uno scorporo dei valori patrimoniali conservati conformemente all’articolo 51i AP-LIsFi in favore dei clienti o dei titolari dei mezzi di pagamento crittografici di valore stabile emessi.
I valori patrimoniali conservati rappresentano un patrimonio distinto dell’istituto per mezzi di pagamento. Attraverso la presente disposizione, i valori patrimoniali conservati in caso di fallimento dell’istituto per mezzi di pagamento saranno per legge scorporati in favore dei clienti o dei titolari dei mezzi di pagamento crittografici di valore stabile e liquidati senza ricadere nella massa del fallimento. Questa disposizione intende rafforzare la protezione dei clienti e quindi aumentare l’attrattiva della nuova categoria di autorizzazione degli istituti per mezzi di pagamento. Una fattispecie di scorporo analoga è già contemplata all’articolo 40 LIsFi per le direzioni dei fondi.
Bisogna sottolineare che lo scorporo può avvenire solo in favore dei clienti o dei titolari dei mezzi di pagamento crittografici di valore stabile in caso di fallimento dell’istituto per mezzi di pagamento stesso. Secondo l’articolo 51q AP-LIsFi, il privilegio è riservato soltanto all’istituto per mezzi di pagamento. Nel caso a fallire sia, ad esempio, la banca o un istituto per mezzi di pagamento terzo presso il quale l’istituto per mezzi di pagamento conserva gli averi dei clienti