Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari
dei clienti accettati al rispettivo mezzo di pagamento crittografico emesso, in quanto a seconda della valuta, ad esempio, possono esserci diverse possibilità di investimento (v. commenti all’art. 51i cpv. 3 lett. b AP-LIsFi). Ciò garantisce anche una separazione dei patrimoni derivanti dall’attività classica del traffico di pagamento dai valori patrimoniali conservati per l’emissione dei mezzi di pagamento crittografici di valore stabile. Di conseguenza, un istituto per mezzi di pagamento che, ad esempio, offre conti di clienti in franchi svizzeri per servizi di pagamento ed emette mezzi di pagamento crittografici di valore stabile in franchi svizzeri dovrà detenere gli averi dei clienti accettati a tali scopi in due patrimoni distinti separati.
Ogni patrimonio distinto dovrà soddisfare i requisiti di conservazione (cpv. 1–3) e, in particolare, anche l’obbligo di copertura pari almeno al 100 per cento (cpv. 3 lett. c). Ciò garantisce che eventuali fluttuazioni del valore degli averi dei clienti conservati non abbiano ripercussioni né sugli altri mezzi di pagamento crittografici di valore stabile né sui valori patrimoniali conservati derivanti dall’attività classica del traffico dei pagamenti.
Cpv. 5
Al Consiglio federale è conferita la competenza per disciplinare i dettagli della conservazione: in particolare, dovrà stabilire quali sono le HQLA consentite e le loro durate residue, precisare i requisiti di diversificazione e, se necessario, a seconda del tipo di conservazione in base al capoverso 2, fissare i requisiti relativi al grado di copertura come previsto dal capoverso 3 lettera c.
Art. 51j Obbligo di comunicazione
Cpv. 1
L’istituto per mezzi di pagamento è tenuto ad assicurare che i requisiti dell’articolo 51i capoversi 1–4 siano adempiuti in ogni momento. Deve in particolare garantire che gli averi conservati corrispondano sempre agli averi dei clienti accettati, al netto di eventuali deduzioni di tassi d’interesse negativi, conformemente all’articolo 51i capoverso 3 lettera c. La diversificazione ai sensi dell’articolo 51i capoverso 3 lettera a e la qualità e la durata residua dei valori patrimoniali ai sensi dell’articolo 51i capoverso 2 lettera b sono altri esempi di requisiti che devono essere costantemente adempiuti.
Cpv. 2
Se uno dei requisiti dell’articolo 51i capoversi 1–4 non è più adempiuto, l’istituto per mezzi di pagamento deve comunicarlo subito alla FINMA. Deve, da un lato, descrivere l’inadempienza e, dall’altro, esporre le misure attuate per ripristinare una situazione conforme al diritto. A seconda dell’inadempienza riscontrata, l’istituto per mezzi di pagamento può ad esempio essere tenuto a dimostrare che è in grado di mantenere le proprie attività in modo indipendente.
Se un istituto per mezzi di pagamento dovesse presentare un rischio di insolvenza a causa del mancato rispetto dei requisiti di cui all’articolo 51i capoversi 1–4 per un patrimonio segregato, la FINMA potrebbe applicare le misure previste dall’articolo 25 e seguenti LBCR (art. 67 cpv. 1). Qualora, malgrado tali misure, risultasse un’insolvenza, ciò determinerebbe verosimilmente il fallimento dell’istituto finanziario e la liquidazione di tutti i patrimoni segregati. In tale caso dovrebbero essere liquidati anche gli altri patrimoni segregati, anche in caso di adempienza dei requisiti di cui all’articolo 51i capoversi 1–4.
Un’alternativa possibile sarebbe prevedere la possibilità per la FINMA di effettuare una liquidazione parziale e di liquidare soltanto il patrimonio in difficoltà. Ciò consentirebbe