Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 65Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari

nuova categoria di autorizzazione è possibile utilizzare un sistema organizzato di negoziazione per i beni crittografici di negoziazione (v. modifiche della LInFi nell’allegato).

Le condizioni di autorizzazione e di esercizio applicabili agli istituti di servizi per beni crittografici si ispirano in larga misura a quelle previste per le società di intermediazione mobiliare, data la somiglianza delle attività dei due tipi di istituti. In generale, esse sono tuttavia meno stringenti, poiché gli istituti di servizi per beni crittografici non forniscono servizi con strumenti finanziari.

Art. 51r Definizione

Cpv. 1

Questo capoverso definisce le attività per le quali è richiesta un’autorizzazione quale istituto di servizi per beni crittografici.

La lettera a tratta i servizi di conservazione per conto di clienti di mezzi di pagamento crittografici di valore stabile o di beni crittografici di negoziazione. Tale attività è incentrata sui servizi di «custodial wallet», in cui il fornitore di servizi detiene beni crittografici per il cliente, in linea di principio con la gestione delle chiavi private. Per contro, se il potere di disposizione sui beni crittografici in questione rimane in mano al cliente (segnatamente nei modelli di «non custodial wallet»), non è necessaria alcuna autorizzazione.

Questa attività riprende in parte l’accettazione di beni crittografici attualmente coperta dall’autorizzazione fintech, ma ha un campo di applicazione più ampio. Diversamente dalla regolamentazione in vigore, secondo la quale soltanto la conservazione di beni crittografici in deposito collettivo è sottoposta alle disposizioni dell’articolo 1b LBCR, secondo l’articolo 51r lettera a è necessaria un’autorizzazione anche se i beni crittografici sono attribuiti individualmente al cliente deponente ai sensi dell’articolo 16 numero 1bislettera a LBCR. In entrambi i casi, il fornitore di servizi ha un potere dispositivo sui beni crittografici dei suoi clienti. Ciò giustifica il requisito di autorizzazione e di rispetto di determinati obblighi intesi a proteggere gli averi dei clienti in caso di insolvenza.

Le lettere b e c prevedono un’autorizzazione per talune attività di negoziazione per conto di clienti e per conto proprio. Queste definizioni si ispirano alle attività con valori mobiliari esercitate dalle società di intermediazione mobiliare (art. 41 lett. a e c). Attualmente tali attività non sottostanno all’obbligo di autorizzazione, ma possono essere esercitate soltanto rispettando gli obblighi sanciti nella LRD.

L’attività definita alla lettera c comprende in linea di principio anche le attività di cambio di beni crittografici di negoziazione, che generalmente sono strutturate in modo analogo a quello dell’attività di «market maker» secondo l’articolo 41 lettera c LIsFi.

Come per gli altri istituti finanziari, l’autorizzazione è necessaria soltanto se un’attività viene esercitata a titolo professionale. Le soglie pertinenti saranno precisate dal Consiglio federale.

Diversamente dall’attività con strumenti finanziari (art. 17 cpv. 1), la gestione patrimoniale per beni crittografici di negoziazione non è sottoposta ad autorizzazione. La fornitura di tali servizi è tuttavia subordinata ad alcuni obblighi secondo la LSerFi (cfr. art. 71a–71c AP-LSerFi) che consentono di affrontare i rischi correlati a questa attività.