Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari
all’istituto per mezzi di pagamento di proseguire la sua ‘attività e tutti gli altri patrimoni segregati potrebbero essere mantenuti. Una tale fattispecie è ad esempio immaginabile se fallisse una delle banche custodi di una parte dei patrimoni segregati, ma tutti gli altri patrimoni segregati fossero in bonis. In tal caso, i clienti dell’istituto per mezzi di pagamento o i titolari di mezzi di pagamento crittografici di valore stabile dovrebbero rinunciare ex ante a beneficiare della protezione loro accordata dai requisiti sui fondi propri applicabili agli istituti per mezzi di pagamento. Subirebbero pertanto perdite superiori a quelle che sosterrebbero in caso di fallimento. Una liquidazione parziale comporterebbe anche rischi supplementari sul mercato. Per i motivi suesposti, essa non è prevista nel presente avamprogetto.
Art. 51k Utilizzo dei ricavi
L’istituto per mezzi di pagamento è autorizzato a conservare gli averi dei clienti accettati secondo i requisiti di cui all’articolo 51i. Gli interessi (positivi) e i ricavi risultanti dall’investimento di questi patrimoni non possono essere trasferiti conformemente all’articolo 51a capoverso 1 AP-LIsFi. Questa disposizione sancisce anche che l’istituto per mezzi di pagamento può separare i ricavi ottenuti e utilizzarli per scopi propri. Questo, però, soltanto a condizione che sia garantita la copertura degli averi dei clienti accettati al netto degli interessi negativi (v. commenti all’art. 51i cpv. 3 lett. c AP-LIsFi). L’istituto per mezzi di pagamento può infatti separare i ricavi dal patrimonio distinto e utilizzarli soltanto quando eventuali coperture insufficienti che si sono create, ad esempio a causa di fluttuazioni del valore degli investimenti nelle HQLA, siano state coperte tramite i fondi propri o precedenti ricavi realizzati dall’investimento dei valori patrimoniali conservati. I ricavi devono altrimenti rimanere nel patrimonio distinto finché non sarà stata raggiunta la copertura ai sensi dell’articolo 51i capoverso 3 lettera c AP-LIsFi o l’istituto per mezzi di pagamento non avrà riportato la copertura in pareggio attraverso fondi propri liquidi. Soltanto i ricavi rimanenti dopo questa operazione potranno essere tenuti dall’istituto per mezzi di pagamento.
Art. 51l Emissione di mezzi di pagamento crittografici di valore stabile
La disposizione stabilisce altri obblighi per gli istituti per mezzi di pagamento che si applicano in aggiunta alle altre disposizioni qualora l’istituto emetta mezzi di pagamento crittografici di valore stabile. Per quanto concerne la definizione del termine «mezzo di pagamento crittografico di valore stabile», si rimanda ai commenti all’articolo 3 lettera j AP-LSerFi.
Cpv. 1
Attraverso questa disposizione si garantisce che la responsabilità per l’emissione di un mezzo di pagamento crittografico di valore stabile possa essere attribuita in modo univoco a un determinato istituto per mezzi di pagamento. Di solito l’attuazione avviene impostando tecnicamente gli «smart contract» che permettono di identificare chiaramente e in qualsiasi momento l’istituto per mezzi di pagamento in qualità di emittente. Così facendo, tra le altre cose si impedisce anche che un mezzo di pagamento crittografico di valore stabile identico venga emesso simultaneamente da più istituti nazionali o esteri (il cosiddetto «multi- issuance»). Infatti, l’emissione parallela impedirebbe di assegnare in modo univoco l’emissione e la vigilanza e non si potrebbe garantire il rispetto degli obblighi di rimborso e di copertura. Tutto ciò potrebbe influire negativamente sul funzionamento del mercato. Se ci fossero soluzioni alternative in grado di risolvere questa problematica, queste sarebbero prese in considerazione.
Cpv. 2
Per emettere un mezzo di pagamento crittografico di valore stabile, l’istituto emittente di mezzi di pagamento deve pubblicare un libro bianco secondo le disposizioni della LSerFi, necessario ai fini dell’informazione e della trasparenza nei confronti dei titolari dei mezzi di pagamento crittografici di valore stabile (v. commenti all’art. 71d AP-LSerFi).