Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari

Tuttavia, alcuni istituti per mezzi di pagamento non sarebbero classificati, in virtù della loro attività, come sistemi di pagamento. Al fine di ridurre i rischi per la stabilità finanziaria che possono derivare da questi istituti, nella LIsFi viene introdotta l’espressione «istituto rilevante per mezzi di pagamento». Se determinati criteri sono soddisfatti, un istituto per mezzi di pagamento è considerato rilevante per la piazza economica e finanziaria. Ne consegue che tale istituto deve prevedere un piano di stabilizzazione (art. 51o) e la FINMA elabora un piano di liquidazione che lo riguarda (art. 51p). Sono pertanto ripresi due strumenti centrali applicabili alle banche e alle infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica al fine di ridurre al minimo i rischi per la stabilità finanziaria unitamente ad altri strumenti (v. n. 2.4.1).

L’espressione «istituti rilevanti per mezzi di pagamento» è specifica per questi istituti e si distingue dall’espressione «rilevanza sistemica» contenuta nella LBCR e nella LInFi, nonché dall’espressione «importanza economica» contenuta nella legge del 17 dicembre 2004119 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA). La BNS designa gli istituti rilevanti per mezzi di pagamento previa consultazione della FINMA. Per la designazione, la BNS si basa su criteri rilevanti, che saranno determinati dal Consiglio federale, inerenti all’attività degli istituti per mezzi di pagamento. Ad oggi, possibili criteri potrebbero riguardare il volume degli averi dei clienti accettati, l’importanza dell’attività su scala internazionale, il volume delle transazioni o il numero di mezzi di pagamento crittografici di valore stabile emessi.

Art. 51o Piano di stabilizzazione

Cpv. 1

Un istituto rilevante emittente di mezzi di pagamento deve elaborare un piano di stabilizzazione. Esso serve a preparare la stabilizzazione dell’istituto per mezzi di pagamento in condizioni di fragilità nonché di consentire a quest’ultimo di assicurare durevolmente la propria stabilità in caso di crisi e di proseguire la sua attività in modo indipendente, senza aiuti da parte dello Stato. L’istituto deve indicare come può ritrovare la capacità finanziaria necessaria a tal fine in caso, ad esempio, di problemi in materia di capitale o di liquidità, a prescindere dall’origine del problema. Deve dimostrare come può mantenere la propria attività in modo indipendente o mediante un finanziamento esterno privato.

Il piano deve presentare il modo in cui l’istituto per mezzi di pagamento deve attuare misure di stabilizzazione autonome, in vari scenari comprendenti sia le situazioni riguardanti il mercato nel suo insieme, sia quelle circoscritte all’istituto stesso.

Il piano di stabilizzazione deve contenere un piano di rimborso. Di fatto, la fattibilità operativa del rimborso deve essere assicurata in qualsiasi momento, il che può rivelarsi difficile in caso di crisi e richiede di conseguenza una pianificazione.

Cpv. 2

La FINMA verifica il piano di stabilizzazione e vigila affinché le misure previste possano essere attuate in tempi brevi. Se il piano di stabilizzazione presenta lacune e non adempie i requisiti, la FINMA deve impartire un termine entro il quale l’istituto per mezzi di pagamento dovrà porvi rimedio. Se il piano non adempie i requisiti entro il termine impartito, la FINMA può disporre che l’istituto per mezzi di pagamento detenga fondi propri supplementari o stabilire un grado di copertura superiore per compensare le lacune.

119 RS 961.01