Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari

Cpv. 3

La FINMA non deve approvare l’emissione dei mezzi di pagamento crittografici di valore stabile a titolo di approvazione di un prodotto. Tuttavia, la FINMA è parte dell’autorizzazione dell’istituto per mezzi di pagamento. Se, dopo il rilascio dell’autorizzazione, viene emesso un nuovo mezzo di pagamento crittografico di valore stabile, si tratta di una modifica dei fatti conformemente all’articolo 8 capoverso 2 LIsFi. Per poter proseguire questa attività è quindi necessario ottenere previamente l’autorizzazione della FINMA. Gli istituti per mezzi di pagamento devono comunicare alla FINMA l’emissione di un nuovo mezzo di pagamento crittografico di valore stabile al più tardi 60 giorni prima della data di emissione prevista.

Poiché la regolamentazione proposta limita la possibilità di emettere mezzi di pagamento crittografici di valore stabile agli istituti per mezzi di pagamento, è necessaria una certa trasparenza in merito. Si prevede quindi che la FINMA stili un elenco, accessibile al pubblico, di tutti i mezzi di pagamento crittografici di valore stabile emessi.

Art. 51m Rimborso dei mezzi di pagamento crittografici di valore stabile

Questa disposizione disciplina gli obblighi degli istituti per mezzi di pagamento per quanto riguarda il rimborso dei mezzi di pagamento crittografici di valore stabile emessi. Di conseguenza non si applica ai classici istituti per mezzi di pagamento che accettano averi dei clienti senza emettere mezzi di pagamento crittografici di valore stabile. Questo caso non è contemplato dall’articolo 51m AP-LIsFi e, ad esempio, le modalità di rimborso e disdetta potrebbero essere organizzate in base alle norme del diritto privato.

Cpv. 1

Gli istituti per mezzi di pagamento possono emettere mezzi di pagamento crittografici di valore stabile. La caratteristica principale di questi mezzi di pagamento basati sulla blockchain è che possono essere trasferiti anche fra privati, senza coinvolgere i classici intermediari finanziari «peer to peer». Il primo cliente, che riceve il mezzo di pagamento crittografico di valore stabile corrispondente al valore nominale degli averi dei clienti conservati presso il suo istituto per mezzi di pagamento, può trasferire tali mezzi di pagamento a terzi senza l’intervento dell’istituto di cui sopra o di altri intermediari finanziari. Alla luce di ciò, questa disposizione chiarisce che qualsiasi titolare del mezzo di pagamento crittografico di valore stabile, che si tratti del primo cliente o di un acquirente terzo, ha diritto a richiedere all’emittente il rimborso del mezzo di pagamento crittografico di valore stabile.

Il diritto al rimborso si riferisce al valore nominale dei mezzi di pagamento crittografici di valore stabile emessi. Questo significa che, se un mezzo di pagamento crittografico di valore stabile è legato al franco svizzero, ad esempio, per ogni token verrà corrisposto 1 franco. L’istituto per mezzi di pagamento può tuttavia trasferire eventuali interessi negativi riducendo di conseguenza la quantità di mezzi di pagamento crittografici di valore stabile emessi. In questo modo il diritto al rimborso rimane sempre legato al valore nominale corrente di 1 franco svizzero per ogni mezzo di pagamento crittografico di valore stabile. I titolari non possono però vantare alcun diritto sui ricavi ottenuti dall’investimento dei valori patrimoniali conservati conformemente all’articolo 51i AP-LIsFi (cfr. il divieto di corrispondere interessi conformemente all’art. 51a AP-LIsFi). L’istituto per mezzi di pagamento è quindi tenuto, su richiesta del titolare del mezzo di pagamento crittografico di valore stabile, a rimborsare in qualsiasi momento il valore nominale corrispondente nella stessa valuta. Questo diritto al rimborso dovrebbe assicurare la parità dei mezzi di pagamento crittografici di valore stabile con la moneta legale e quindi garantire la fiducia nel mercato. Il Consiglio federale può disciplinare le modalità per la deduzione degli interessi negativi.