Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari
Cpv. 2
L’autorizzazione quale istituto di servizi per beni crittografici è destinata a istituti il cui modello aziendale non implica rischi iscritti a bilancio («on-balance-sheet»), come la concessione di crediti, compresi i conti a margine per il commercio di beni crittografici («margin account»), il commercio per conto proprio di prodotti derivati oppure l’assunzione di altre posizioni scoperte (ad es. tramite vendite allo scoperto). Per siffatti modelli aziendali è richiesta un’autorizzazione quale società di intermediazione mobiliare o banca.
Il perimetro definito da questo capoverso consente di evitare una regolamentazione di estensione analoga a quella delle società di intermediazione mobiliare, in particolare riguardo ai requisiti di liquidità che dovranno essere stabiliti a livello di ordinanza.
Art. 51s Forma giuridica
Analogamente alla regolamentazione sulle società di intermediazione mobiliare (art. 42), nel presente articolo si esige che gli istituti di servizi per beni crittografici aventi sede in Svizzera rivestano la forma giuridica di una società commerciale.
Art. 51t Istituti di servizi per beni crittografici sotto dominio straniero
Come per le società di intermediazione mobiliare (art. 43), le disposizioni della LBCR relative alle banche sotto dominio straniero sono applicabili per analogia anche agli istituti di servizi per beni crittografici.
Ciò permette in particolare alla FINMA di esigere la reciprocità dagli Stati interessati e di richiedere che la ditta non faccia riferimento al carattere svizzero dell’istituto né lo lasci presumere (cfr. art. 3bisLBCR).
Art. 51u Compiti
Al pari di una società di intermediazione mobiliare, un istituto di servizi per beni crittografici può, nell’ambito delle sue attività di negoziazione (art. 51r lett. b e c), tenere conti per il commercio di beni crittografici di negoziazione (cpv. 1). In tale ambito può anche accettare depositi del pubblico (cpv. 2).
L’obiettivo di questo articolo è estendere a questi istituti le eccezioni previste dal diritto bancario per i conti di esecuzione quando tali istituti esercitano attività simili a quelle delle società di intermediazione mobiliare. Il Consiglio federale modificherà l’OBCR di conseguenza.
Art. 51v Capitale minimo
Come gli altri istituti finanziari, gli istituti di servizi per beni crittografici devono disporre del capitale minimo richiesto, che deve essere integralmente liberato (cpv. 1).
L’importo del capitale minimo sarà stabilito dal Consiglio federale (cpv. 2), che prenderà in particolare in considerazione l’attività esercitata e i rischi dell’istituto in questione.