Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari
Art. 51w Fondi propri, liquidità e ripartizione dei rischi
Cpv 1
Come gli altri istituti finanziari, gli istituti di servizi per beni crittografici devono disporre, su base individuale e consolidata, di fondi propri adeguati. Questi ultimi saranno stabiliti dal Consiglio federale in virtù del capoverso 3 tenendo conto dell’attività e dei rischi dell’istituto interessato.
Cpv. 2
Gli istituti di servizi per beni crittografici che esercitano attività simili a quelle delle società di intermediazione mobiliare (art. 51r lett. b e c) devono ripartire in maniera adeguata i propri rischi e disporre di un volume adeguato di liquidità. L’importo delle liquidità sarà stabilito dal Consiglio federale in virtù del capoverso 3 tenendo conto dell’attività e dei rischi dell’istituto interessato.
Il rispetto di questi obblighi, simili a quelli applicabili alle società di intermediazione mobiliare secondo l’articolo 46, non è giustificato per gli istituti di servizi per beni crittografici che si occupano esclusivamente della conservazione di beni crittografici (ai sensi dell’art. 51r lett. a), perché in questo caso i rischi sono esigui e non comparabili a quelli di un’attività di negoziazione.
Cpv. 3
Come per le società di intermediazione mobiliare (art. 46), spetta al Consiglio federale disciplinare i requisiti e stabilire gli importi pertinenti per gli obblighi previsti dai capoversi 1 e 2 tenendo conto dell’attività e dei rischi dell’istituto interessato.
Cpv. 4 e 5
In casi motivati, la FINMA può accordare agevolazioni o disporre requisiti più severi in relazione a talune disposizioni (cpv. 4). Come per le società di intermediazione mobiliare, la FINMA è autorizzata anche a emanare disposizioni di esecuzione (cpv. 5).
Art. 51x Presentazione dei conti
Come per le società di intermediazione mobiliare (art. 48), le prescrizioni della LBCR relative alla presentazione dei conti si applicano per analogia agli istituti di servizi per beni crittografici. Sono dunque applicabili l’articolo 6 e seguenti LBCR nonché le relative disposizioni di esecuzione. Ciò è giustificato dalla natura dei servizi che possono essere forniti da un tale istituto e dalla necessità di garantire il rispetto di determinati criteri in materia di presentazioni dei conti e di trasparenza.
Art. 51y Conservazione di mezzi di pagamento e beni crittografici
Questo articolo definisce gli obblighi particolari applicabili agli istituti di servizi per beni crittografici nel quadro delle loro attività secondo l’articolo 51r lettera a (conservazione di beni crittografici).
Gli istituti di servizi per beni crittografici devono anzitutto impegnarsi a tenere in ogni momento a disposizione dei clienti i beni crittografici depositati e ad attribuirli individualmente al cliente deponente oppure a una comunione; la parte che spetta al cliente deponente deve essere chiaramente determinata (cpv. 1). Tale obbligo, che riprende il tenore dell’articolo 16