Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari

numero 1bisLBCR e dell’articolo 242a LEF, è volto a proteggere i beni crittografici dei clienti in caso di insolvenza dell’istituto.

In ogni caso, i beni crittografici dei clienti devono essere detenuti separatamente dai fondi propri dell’istituto (cpv. 2). Questo obbligo, che si applica attualmente agli istituti autorizzati di cui all’articolo 1b LBCR secondo l’articolo 14f OBCR, intende altresì facilitare il rimborso di beni crittografici dei clienti in caso di fallimento ed è conforme alla prassi internazionale.

Diversamente dalla normativa vigente (art. 14f cpv. 4 lett. a OBCR), il ricorso a un ente di conservazione terzo all’estero è ammesso, a condizione che esso sia sottoposto a una regolamentazione e una vigilanza adeguate (cpv. 3). In particolare, ciò richiede che i beni crittografici dei clienti continuino a beneficiare di una protezione equivalente a quella prevista nel diritto svizzero in caso di fallimento dell’ente in questione. Il Consiglio federale può stabilire requisiti supplementari se la tutela degli interessi dei clienti lo richiede.

Art. 51z Servizi di staking

Il presente articolo disciplina, sulla base della prassi elaborata dalla FINMA120, le condizioni applicabili alla fornitura di servizi di «staking» da parte di un istituto di servizi per beni crittografici che conserva, ai sensi dell’articolo 51r lettera a, beni crittografici di negoziazione dei suoi clienti.

Con il termine «staking» la legge intende il processo di blocco di beni crittografici nativi al fine di partecipare al meccanismo di convalida del registro elettronico distribuito, in particolare di blockchain basate sul meccanismo di consenso «proof of stake», come la blockchain Ethereum. Questo articolo si applica peraltro soltanto se il servizio di «staking» è fornito per beni crittografici che l’istituto conserva per il suo cliente («custodial staking»).121 Nello specifico, l’istituto di servizi per beni crittografici deve adottare le misure necessarie per tutelare i diritti dei clienti e per gestire i rischi correlati. Deve anche informare i clienti sulla forma e sulle modalità dei servizi di «staking» nonché sui diritti e obblighi dei clienti e sui rischi legati a questi servizi. I servizi di «staking» devono inoltre essere previamente concordati con i clienti in un accordo distinto dalle condizioni generali, in forma scritta o in un’altra forma comprovabile. Il Consiglio federale può stabilire requisiti supplementari se la tutela degli interessi dei clienti lo richiede.

Art. 51zbisVigilanza sui gruppi

Come per le banche e le società di intermediazione mobiliare, devono poter essere messe in atto misure specifiche per tenere conto dei rischi particolari legati all’appartenenza di un istituto di servizi per beni crittografici a un gruppo finanziario, come definito dal capoverso 1.

Le disposizioni della LBCR relative ai gruppi finanziari si applicano per analogia. Per prevedere una regolamentazione più adeguata a questi istituti, il Consiglio federale disciplinerà le eccezioni alla regolamentazione generalmente applicabile alle banche e alle società di intermediazione mobiliare. Ciò potrebbe ad esempio consistere nell’obbligo di istituire misure di separazione delle attività (misure di «ring-fencing»), al fine di preservare l’unità svizzera da

120 FINMA, Comunicazione FINMA sulla vigilanza 08/2023, consultabile all’indirizzo: 20231220-finmaaufsichtsmitteilung-08-2023.pdf, 20 dicembre 2023.

121 Per le diverse modalità di «staking», cfr. in particolare FINMA, Comunicazione FINMA sulla vigilanza 08/2023, consultabile all’indirizzo: 20231220-finma-aufsichtsmitteilung-08-2023.pdf, pag. 4,

20 dicembre 2023.