Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari
Art. 58 cpv. 1
Come all’articolo 52 capoverso 1, il tenore di questo capoverso viene adeguato per aumentare la certezza del diritto: si precisa che occupare una sola persona può essere sufficiente per la qualifica di rappresentanza, se le altre condizioni sono adempiute.
Art. 61 cpv. 3
Questo articolo è modificato per precisare che, al pari dei gestori di patrimoni collettivi, delle direzioni dei fondi e delle società di intermediazione mobiliare, gli istituti per mezzi di pagamento e gli istituti di servizi per beni crittografici sottostanno alla vigilanza della FINMA.
Art. 63, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva e lettera b
Il titolo dell’articolo 63 viene integrato con due nuove categorie subordinate ad autorizzazione: gli istituti per mezzi di pagamento e gli istituti di servizi per beni crittografici. Il capoverso 1 viene a sua volta integrato con i nuovi istituti finanziari, in modo che anche questi siano assoggettati all’obbligo di incaricare una società di audit abilitata dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all’articolo 9a capoverso 1 della legge del 16 dicembre 2005122 sui revisori (LSR) di effettuare una verifica annuale secondo l’articolo 24 LFINMA123, nonché di far verificare il conto annuale e, se del caso, il loro conto di gruppo da un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale in base ai principi della revisione ordinaria stabiliti nel CO.
I restanti capoversi dell’articolo 63 restano invariati e si applicano anche agli istituti per mezzi di pagamento e agli istituti di servizi per beni crittografici.
Lettera b: per motivi redazionali si utilizza soltanto l’acronimo CO.
Art. 67 Misure in caso di rischio d’insolvenza, garanzia dei depositi e averi non
rivendicati
Cpv. 1 e 2
Questa modifica è volta a precisare che, come per le direzioni dei fondi e le società di intermediazione mobiliare, le disposizioni della LBCR relative alle misure in caso di rischio d’insolvenza e al fallimento di banche si applicano per analogia agli istituti per mezzi di pagamento e agli istituti di servizi per beni crittografici.
Riguardo agli istituti per mezzi di pagamento occorre considerare che per questi, analogamente alla regolamentazione relativa alle direzioni dei fondi, si applica la disposizione in materia di scorporo (v. commento all’art. 51q AP-LIsFi), mentre le disposizioni della LBCR concernenti il rischio d’insolvenza e il fallimento delle banche non sono applicabili per analogia in relazione a depositi e conferimenti.
Inoltre, al pari delle società di intermediazione mobiliare che offrono servizi analoghi, anche le disposizioni della LBCR relative alla garanzia dei depositi si applicano per analogia agli istituti di servizi per beni crittografici secondo l’articolo 51r lettera b.
122 RS 221.302
123 RS 956.1