Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 69Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari

rischi in un’unità estera del gruppo o in obblighi di informazione a livello di gruppo, al posto delle misure in materia di vigilanza previste dalla LBCR.

Art. 51zterObbligo di registrazione

Questo articolo estende l’obbligo cui sottostanno le società di intermediazione mobiliare secondo l’articolo 50 agli istituti di servizi per beni crittografici. Al pari delle società di intermediazione mobiliare, gli istituti in questione devono registrare i mandati e le operazioni da essi effettuate, nonché tutte le indicazioni necessarie alla loro verificabilità e alla sorveglianza delle loro attività.

Le indicazioni da registrare e la forma della registrazione sono disciplinate dal Consiglio federale, che può anche prevedere eccezioni all’obbligo di registrazione.

Art. 52 cpv. 1, frase introduttiva e lett. f e g, nonché cpv. 2bis

Cpv. 1, frase introduttiva e lett. f e g

Conformemente alle nuove lettere f e g, gli istituti finanziari esteri che esercitano un’attività corrispondente a quella degli istituti per mezzi di pagamento o degli istituti di servizi per beni crittografici devono ottenere previamente un’autorizzazione dalla FINMA per istituire una succursale in Svizzera.

Il tenore di questo capoverso viene adeguato anche per considerare meglio il fatto che occupare una sola persona può essere sufficiente per la qualifica di succursale, se le altre condizioni sono adempiute.

Cpv. 2bis

Il nuovo capoverso 2bisvieta alle succursali di istituti finanziari esteri di emettere mezzi di pagamento crittografici di valore stabile. Tale divieto garantisce che tutti i mezzi di pagamento crittografici di valore stabile emessi in Svizzera offrano la protezione dei clienti garantita dalla LIsFi. Visto che una succursale non ha personalità giuridica, i mezzi di pagamento crittografici di valore stabile emessi da questa sarebbero assoggettati al diritto applicabile all’istituto finanziario all’estero. Nella prassi sarebbe quindi impossibile garantire che tali mezzi di pagamento crittografici di valore stabile offrano la stessa protezione sancita nel diritto svizzero.

Art. 56 Protezione degli investitori e dei clienti

Cpv. 1

La competenza della FINMA di esigere la fornitura di garanzie è estesa agli istituti per mezzi di pagamento e agli istituti di servizi per beni crittografici esteri.

Cpv. 2

L’introduzione di nuove disposizioni relative alla conservazione, alla segregazione e allo scorporo dei valori patrimoniali degli istituti per mezzi di pagamento consente di migliorare la protezione dei clienti rispetto alla normativa vigente di cui all’articolo 1b LBCR. Una protezione equivalente deve essere garantita se una succursale di un istituto estero accetta averi dei clienti.