Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari

unicamente ad acquirenti considerati clienti professionali. Per tenere conto della particolarità di questi prodotti, non è obbligatorio pubblicare un libro bianco anche se l’offerta pubblica riguarda beni crittografici di negoziazione per i quali è già stato pubblicato un libro bianco secondo i requisiti definiti dal presente capitolo e se la persona responsabile della redazione del libro bianco acconsente al suo utilizzo. Questa eccezione intende prendere in considerazione l’ipotesi che un bene crittografico specifico sia offerto al pubblico da più offerenti o ammesso al commercio su più piattaforme o su iniziativa di varie persone. In tal caso si potrà rinunciare a pubblicare un secondo libro bianco conforme alla LSerFi sullo stesso prodotto se la persona responsabile della redazione di tale libro bianco acconsente al suo utilizzo. Il Consiglio federale può inoltre prevedere altre eccezioni, in particolare riguardo al volume o al valore di un’offerta, alle caratteristiche dell’offerente o se il numero di persone cui si rivolge l’offerta è limitato (cpv. 3).

Come per il prospetto (art. 39 LSerFi), gli offerenti di beni crittografici di negoziazione garantiscono la parità di trattamento tra gli acquirenti quando trasmettono loro informazioni essenziali riguardanti un’offerta pubblica (cpv. 4).

Art. 71e Contenuto del libro bianco

Cpv. 1

Analogamente al prospetto, il libro bianco intende consentire a un acquirente potenziale di comprendere le caratteristiche del prodotto interessato affinché possa prendere una decisione di acquisto informata. A tal fine, il libro bianco deve contenere le indicazioni essenziali per la decisione dell’acquirente, che vengono elencate nel capoverso 1.

Lett. a

La lettera a definisce anzitutto le indicazioni che devono essere contenute nel libro bianco sui beni crittografici di negoziazione.

Secondo il numero 4, deve essere descritto il meccanismo applicabile per la determinazione del valore dei beni crittografici di negoziazione se il loro valore è determinato facendo riferimento a uno o più valori patrimoniali di altro genere, inclusi se del caso i valori sottostanti.

Lett. b

Viene introdotta una lettera distinta per i mezzi di pagamento crittografici di valore stabile a seguito di alcune differenze a livello di contenuto, che riguardano in particolare l’emittente (il quale è sempre noto per i mezzi di pagamento crittografici di valore stabile), i diritti dei titolari soprattutto in relazione al rimborso e alle relative modalità, alla conservazione degli averi dei clienti e alle misure applicabili secondo l’articolo 8a LBCR.

Cpv. 2–4

Il libro bianco contiene una nota di sintesi, il cui contenuto è precisato nell’articolo 71f (cpv. 2). Occorre altresì indicare che, a differenza del prospetto, il libro bianco non deve essere sottoposto a verifica da parte di un organo competente prima della pubblicazione. L’acquirente deve essere informato in merito (cpv. 3). Infine, come il prospetto, il libro bianco deve essere pubblicato in una lingua ufficiale della Confederazione o in inglese (cpv. 4).