Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari

definizione possono essere emesse in Svizzera e sono considerate beni crittografici di negoziazione (v. tabella all’appendice 1).

Lett. k

L’espressione «beni crittografici di negoziazione» designa i beni crittografici che non si limitano a conferire al titolare un diritto di accesso a un’utilizzazione o a un servizio né sono strumenti finanziari o mezzi di pagamento crittografici di valore stabile né rappresentano depositi bancari. In questa definizione non rientrano neppure i beni crittografici emessi da una banca centrale o da uno Stato.

Questa definizione indica in primo luogo le criptomonete, come bitcoin ed ether. Parimenti, i prodotti contrassegnati come stablecoin che non adempiono i requisiti di un mezzo di pagamento crittografico di valore stabile secondo la lettera j sono considerati beni crittografici di negoziazione. È questo il caso delle stablecoin estere. I beni crittografici che si limitano a conferire al titolare un diritto di accesso a un’utilizzazione o a un servizio restano esclusi dal campo di applicazione della normativa sui mercati finanziari. Questo concetto va interpretato sulla base della prassi elaborata dalla FINMA relativamente ai token di utilizzo127.

I beni crittografici che sono strumenti finanziari ai sensi della lettera a continuano a sottostare alle disposizioni vigenti applicabili. Analogamente, gli strumenti rappresentativi di depositi bancari su blockchain, come i «tokenised deposit» o i «deposit token», non sono beni crittografici di negoziazione e continuano a sottostare alla normativa vigente applicabile, dunque principalmente a quella bancaria. È necessario che tali prodotti siano emessi da banche adeguatamente regolamentate e soggette a vigilanza.

Per quanto riguarda i mezzi di pagamento crittografici di valore stabile, si rimanda ai commenti relativi alla lettera j.

Infine, non sono considerati beni crittografici di negoziazione gli strumenti emessi da o per conto di una banca centrale, di uno Stato o di un governo centrale.

Lett. l

Nella LSerFi si prevede di sottoporre la fornitura di determinati servizi correlati ai beni crittografici di negoziazione a obblighi di comportamento e di organizzazione (cfr. nuovi articoli 71a–71c AP-LSerFi). Analogamente ai servizi finanziari (lett. c), i servizi subordinati a questi nuovi obblighi sono i seguenti, se forniti a clienti: l’acquisto o l’alienazione di beni crittografici di negoziazione, l’accettazione e la trasmissione di mandati che hanno per oggetto beni crittografici di negoziazione, la gestione di beni crittografici di negoziazione, la formulazione di raccomandazioni personalizzate riguardanti operazioni con beni crittografici di negoziazione, la concessione di crediti per eseguire operazioni con beni crittografici di negoziazione.

Lett. m

Per gli stessi motivi spiegati alla lettera l viene inserita la definizione di «fornitori di servizi per beni crittografici di negoziazione» che si rifà alla definizione di «fornitori di servizi finanziari».

127 FINMA, Guida pratica per il trattamento delle richieste inerenti all’assoggettamento in riferimento alle initial coin offering (ICO), consultabile all’indirizzo: https://www.finma.ch/de/~/media/finma/dokumente/dokumentencenter/myfinma/1bewilligung/fintech/wegleitu ng-ico.pdf?sc_lang=de&hash=95F3DDE91518C2D0D736C6C885DB8F64.