Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari

Tale responsabilità si ritrova anche all’estero, in particolare nelle disposizioni dell’UE.

Capitolo 3: Pubblicità

Art. 71k

La pubblicità relativa a un bene crittografico di negoziazione o a un mezzo di pagamento crittografico di valore stabile deve essere chiaramente riconoscibile come tale. Deve menzionare il libro bianco relativo al bene crittografico in questione e dove può essere ottenuto. La pubblicità e le altre informazioni sui beni crittografici di negoziazione o sui mezzi di pagamento crittografici di valore stabile destinate agli acquirenti devono corrispondere alle indicazioni contenute nel libro bianco.

Questi obblighi, che riprendono il tenore dell’articolo 68 LSerFi sulla pubblicità relativa agli strumenti finanziari, mirano a proteggere gli acquirenti assicurando l’accesso al libro bianco e un’informazione fedele a quella ivi contenuta. Operando una distinzione tra pubblicità e libro bianco, la disposizione di cui al capoverso 1 contribuisce non da ultimo alla certezza del diritto.

Anche altre leggi possono limitare il contenuto delle informazioni diffuse riguardo ad alcuni beni crittografici di negoziazione, come le disposizioni contenute nella LCSI128.

Art. 87 cpv. 1 e 3

Cpv. 1

In questo capoverso vengono inseriti nuovi soggetti giuridici, ossia i fornitori di servizi per beni crittografici di negoziazione e gli istituti per mezzi di pagamento.

Per migliorarne la leggibilità, l’articolo è stato adeguato dal punto di vista redazionale, ma ciò non ha effetti sul suo campo di applicazione: l’autorità di vigilanza competente controlla il rispetto, da parte degli assoggettati, degli obblighi previsti dalla LSerFi. Si tratta degli obblighi relativi alla fornitura di servizi finanziari e all’offerta di strumenti finanziari, cui si aggiungono gli obblighi relativi alla fornitura di servizi per beni crittografici di negoziazione, all’offerta di beni crittografici di negoziazione e all’emissione di mezzi di pagamento crittografici di valore stabile.

Cpv. 3

Questo capoverso viene modificato per includere i nuovi fornitori di servizi assoggettati alla legge, nei confronti dei quali sono applicabili gli stessi principi in materia di vigilanza. Se l’autorità di vigilanza competente, in linea di principio la FINMA, è responsabile della vigilanza del rispetto degli obblighi stabiliti nella LSerFi quando tali servizi sono offerti dagli assoggettati (secondo il cpv. 1), le controversie di diritto privato sono decise dai giudici o tribunali competenti. La formulazione di questo capoverso è stata modificata anche per migliorarne la leggibilità.

Art. 89 Violazione delle norme di comportamento, lett. b e c

Questa modifica prende in considerazione il fatto che, come i fornitori di servizi finanziari, i fornitori di servizi per beni crittografici di negoziazione devono rispettare gli obblighi di verifica dell’appropriatezza e dell’adeguatezza di cui agli articoli 11–14 LSerFi (art. 71a cpv. 2 lett. b

128 RS 241