Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari
4.6 Legge dell’8 novembre 1934130 sulle banche
Art. 1a lett. b
A seguito dell’inclusione dell’attività di conservazione di beni crittografici di negoziazione da parte dei nuovi istituti di servizi per beni crittografici, i beni crittografici possono essere stralciati dalla presente disposizione. Tuttavia, le banche possono continuare a esercitare tale attività (v. commenti all’art. 6 AP-LIsFi).
Art. 1b
In seguito alla sostituzione dell’autorizzazione fintech di cui all’articolo 1b LBCR con l’autorizzazione quale istituto per mezzi di pagamento, la presente disposizione può essere abrogata (v. commenti all’art. 51a AP-LIsFi).
Art. 47 cpv. 1 lett. a
In seguito alla sostituzione dell’autorizzazione di cui all’articolo 1b LBCR con l’autorizzazione quale istituto per mezzi di pagamento, le persone di cui all’articolo 1b possono essere stralciate dalla presente disposizione. Sarà applicabile la disposizione penale di cui all’articolo 69 LIsFi.
4.7 Legge del 10 ottobre 1997131 sul riciclaggio di denaro
Art. 2 cpv. 2 lett. a e bter
Al capoverso 2 lettera a viene stralciato il riferimento all’articolo 1b LBCR, mentre al capoverso 2 lettera bterviene inserita, nell’elenco degli intermediari finanziari, la nuova categoria degli istituti per mezzi di pagamento e degli istituti di servizi per beni crittografici. In qualità di intermediari finanziari, questi sono dunque assoggettati alla LRD132 e sono pertanto soggetti ai relativi obblighi degli intermediari finanziari (art. 3 segg. LRD) e alla vigilanza della FINMA sull’osservanza degli obblighi (art. 12 segg. LRD).
Le disposizioni transitorie sono rette dall’articolo 74b AP-LIsFi.
Art. 8a Obblighi al momento dell’emissione di mezzi di pagamento crittografici di valore
stabile
Gli istituti per mezzi di pagamento e altri intermediari finanziari sono assoggettati alla LRD. Tale assoggettamento si estende anche alle attività di intermediazione finanziaria relative a beni crittografici, compresa la nuova categoria dei mezzi di pagamento crittografici di valore stabile. In merito a questa nuova categoria, un ruolo particolare spetta agli istituti per mezzi di pagamento che emettono un mezzo di pagamento crittografico di valore stabile. Le disposizioni particolari applicabili a questi istituti per mezzi di pagamento sono riassunte nel nuovo articolo 8a. Se tale articolo non prevede regolamentazioni particolari, si applicano gli obblighi di diligenza generali (ad es. l’obbligo di allestire e conservare documenti di cui all’art. 7). L’attuale articolo 8a diventa l’articolo 8b.
130 RS 952.0
131 RS 955.0
132 RS 955.0