Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari
confronti dei clienti istituzionali (lett. a). Inoltre, alcuni aspetti concernenti l’obbligo di informazione nei confronti dei clienti professionali non sono applicabili (lett. b) e i clienti professionali possono rinunciare ad altri aspetti concernenti l’obbligo di informazione (lett. c).
Anche se si tratta di una formulazione differente, questo articolo segue la logica dell’articolo 4 capoverso 7 LSerFi, secondo cui i fornitori di servizi finanziari devono trattare come clienti privati tutti i loro clienti (e devono quindi accettare il rispetto di norme di comportamento più severe). Il meccanismo previsto in questo capoverso riprende quindi i principi di cui all’articolo 20 LSerFi per adeguarli agli obblighi di comportamento applicabili ai fornitori di servizi per beni crittografici di negoziazione.
Capitolo 2: Offerta di beni crittografici di negoziazione ed emissione di mezzi di pagamento crittografici di valore stabile
Art. 71d Pubblicazione di un libro bianco
Conformemente alla prassi internazionale, in particolare a quella europea, l’offerta al pubblico di beni crittografici di negoziazione e l’emissione di mezzi di pagamento crittografici di valore stabile devono essere accompagnate da un libro bianco. L’obiettivo di tale documento, che per questi prodotti sostituisce il prospetto, è fornire le informazioni essenziali a potenziali acquirenti per aiutarli a comprendere cosa si accingono ad acquistare e come possono confrontare i diversi beni crittografici.
Il fatto di optare per un documento diverso dal prospetto e dal foglio informativo di base consente non solo di tenere conto delle specificità di questi prodotti, ma anche di distinguerli dagli strumenti finanziari. La designazione di «libro bianco» ha anche il vantaggio di essere in linea con la prassi internazionale e di permettere ai fornitori di servizi con un’attività transfrontaliera di adottarlo più facilmente.
Questo articolo pone il principio dell’obbligo di pubblicazione del libro bianco e si ispira all’articolo sull’obbligo di pubblicare un prospetto (art. 35 LSerFi).
In linea di principio, deve pubblicare un libro bianco chiunque presenti, in Svizzera, un’offerta al pubblico in vista dell’acquisto di beni crittografici di negoziazione, richieda che tali prodotti siano ammessi al commercio presso un sistema di negoziazione TRD o emetta mezzi di pagamento crittografici di valore stabile. A differenza dall’articolo 35 LSerFi, il commercio su una piattaforma di negoziazione ai sensi dell’articolo 26 lettera a LInFi non è menzionato, poiché tali piattaforme possono ammettere al commercio soltanto valori mobiliari.
Solo gli istituti per mezzi di pagamento che possono emettere mezzi di pagamento crittografici di valore stabile sono assoggettati all’obbligo introdotto dall’articolo 71d capoverso 1 lettera c. Per i mezzi di pagamento crittografici di valore stabile, l’obbligo di pubblicare un libro bianco scatta solo al momento della loro emissione. Poiché i mezzi di pagamento crittografici di valore stabile sono trattati come i mezzi di pagamento, il loro commercio non implica una regolamentazione ulteriore del mercato secondario, fatta eccezione per le prescrizioni sulla conservazione e sul riciclaggio di denaro. Pertanto, anche gli obblighi di comportamento sanciti nella LSerFi non sono applicabili in questo caso.
Non vi è alcuna eccezione all’obbligo di pubblicare un libro bianco in caso di emissione di mezzi di pagamento crittografici di valore stabile. Sono tuttavia applicabili eccezioni alle offerte pubbliche di beni crittografici di negoziazione (cpv. 2). In particolare, come per i prospetti (art. 36 LSerFi), non deve essere pubblicato un libro bianco se l’offerta pubblica è rivolta