Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari
Cpv. 1 e 2
Conformemente alle disposizioni vigenti per la fornitura di servizi finanziari (cfr. art. 8 cpv. 1 e 2 LSerFi) anche i fornitori di servizi per beni crittografici devono comunicare ai propri clienti il proprio nome e indirizzo, il proprio campo d’attività e status di vigilanza, nonché i rischi generali connessi con i beni crittografici di negoziazione (cpv. 1). Devono inoltre informare i clienti sul servizio per beni crittografici di negoziazione oggetto di una raccomandazione personalizzata e sui rischi e costi connessi, sui vincoli economici esistenti con terzi in relazione al servizio per beni crittografici di negoziazione offerto e sull’offerta di mercato considerata per la scelta dei beni crittografici di negoziazione (cpv. 2).
Cpv. 3–4
Inoltre, nel caso di una raccomandazione personalizzata di beni crittografici di negoziazione i fornitori di servizi per beni crittografici sono tenuti a mettere a disposizione dei loro clienti gratuitamente il libro bianco, sempre che per il bene crittografico di negoziazione raccomandato sia previsto l’obbligo di redigere tale documento. I fornitori suddetti non sono tenuti a mettere a disposizione il libro bianco se il loro servizio consiste esclusivamente nell’esecuzione o nella trasmissione di mandati dei clienti, salvo che un libro bianco relativo al bene crittografico di negoziazione sia già disponibile.
I capoversi 3 e 4 riprendono i principi di cui all’articolo 8 capoversi 3 e 4 riguardanti la messa a disposizione del foglio informativo di base per gli strumenti finanziari che, come il prospetto, nel caso dei beni crittografici di negoziazione è sostituito dal libro bianco. La consegna del libro bianco al cliente ha lo scopo di informare in modo esaustivo quest’ultimo sui beni crittografici raccomandati.
Cpv. 5
Come nel caso della prestazione di servizi finanziari (cfr. art. 8 cpv. 6 LIFD), la pubblicità deve essere contrassegnata come tale, al fine di distinguere chiaramente le informazioni prescritte dalla legge dalle misure di marketing.
Cpv. 6
Le disposizioni di cui all’articolo 9 LSerFi sul momento e sulla forma della comunicazione delle informazioni si applicano anche agli obblighi di informazione previsti dalla presente disposizione. Ciò significa in particolare che i fornitori di servizi per beni crittografici di negoziazione devono mettere a disposizione dei propri clienti il libro bianco gratuitamente prima della sottoscrizione o prima della conclusione del contratto. Se una consulenza ha luogo fra assenti, con il consenso del cliente il libro bianco può essere messo a disposizione dopo la conclusione dell’operazione. I fornitori di servizi tengono traccia documentale di tale consenso. Si parte dal presupposto che le informazioni possano essere messe a disposizione del cliente su un supporto durevole o su un sito Internet, analogamente alla regolamentazione vigente per i servizi finanziari (cfr. art. 12 OSerFi).
Art. 71c Classificazione dei clienti
I fornitori di servizi per beni crittografici di negoziazione non devono essere tenuti a effettuare una classificazione dei clienti conformemente agli articoli 4 e 5 LSerFi. Pertanto, gli obblighi di cui agli articoli 71a e 71b AP-LSerFi si applicano a tutte le categorie di clienti. Tuttavia, se un fornitore di servizi per beni crittografici di negoziazione decide di propria iniziativa di effettuare una siffatta classificazione dei clienti, può rinunciare all’adempimento di determinati obblighi di comportamento (in particolare alla verifica dell’appropriatezza e dell’adeguatezza) nei