Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 79Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari

Art. 71f Nota di sintesi

Come per il prospetto (art. 43 LSerFi), la nota di sintesi del libro bianco consente di facilitare il raffronto fra prodotti analoghi. Spetterà al Consiglio federale precisare il contenuto della nota di sintesi (art. 71i AP-LSerFi).

Art. 71g Pubblicazione e adeguamento del libro bianco

Come il prospetto, il libro bianco sui beni crittografici di negoziazione è pubblicato al più tardi al momento dell’apertura dell’offerta pubblica o dell’ammissione al commercio dei prodotti in questione. Deve quindi essere messo a disposizione degli acquirenti potenziali gratuitamente sul sito Internet dell’offerente o della persona che ha chiesto l’ammissione al commercio.

Il libro bianco sui mezzi di pagamento crittografici di valore stabile è invece pubblicato al più tardi al momento dell’emissione. Deve essere disponibile gratuitamente sul sito Internet dell’emittente di mezzi di pagamento crittografici di valore stabile.

In caso di modifiche sostanziali dei fatti contenuti nel libro bianco, quest’ultimo deve essere modificato immediatamente.

Art. 71h Documenti redatti in virtù di una normativa estera

Per facilitare i servizi da parte di fornitori attivi a livello transfrontaliero, al posto del libro bianco sui beni crittografici di negoziazione può essere utilizzato un documento estero equivalente. Questo articolo segue la stessa logica dell’articolo 59 capoverso 2 LSerFi, che consente l’utilizzo di documenti esteri equivalenti al posto del foglio informativo di base.

Questo articolo non si applica al libro bianco sui mezzi di pagamento crittografici di valore stabile, poiché questi ultimi saranno sempre emessi da un istituto per mezzi di pagamento con sede in Svizzera, secondo le disposizioni della LSerFi e della LIsFi.

Art. 71i Disposizioni completive

Come per il prospetto (art. 46 LSerFi), il Consiglio federale emana disposizioni completive sul contenuto e sul formato del libro bianco e della nota di sintesi.

Come per il foglio informativo di base (art. 63 lett. d LSerFi), il Consiglio federale stabilisce anche quali documenti esteri sono considerati equivalenti al libro bianco conformemente all’articolo 71h lett. e AP-LSerFi. Ciò dovrebbe in particolare comprendere i libri bianchi pubblicati conformemente alle disposizioni del MiCA.

Art. 71j Responsabilità per il libro bianco

Il presente articolo introduce una responsabilità specifica per le indicazioni contenute nel libro bianco, al fine di proteggere meglio gli acquirenti di questi prodotti. Riprende il tenore dell’articolo 69 LSerFi, che definisce la responsabilità per il prospetto, e deve essere interpretato alla stessa stregua.

Per i mezzi di pagamento crittografici di valore stabile, ad esempio, è responsabile chiunque fornisca informazioni inesatte sull’emittente (ad es. indica che un bene crittografico viene emesso su mandato di uno Stato o di una banca centrale).