Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari
Cpv. 2
Con l’introduzione di una nuova tipologia di fornitore di servizi (lett. m), la definizione di attività «a titolo professionale», attualmente contenuta nella lettera d, è stata spostata in un capoverso distinto al fine di evitare ripetizioni. Si tratta di una modifica formale; il campo di applicazione di questa definizione rimane invariato.
Art. 4 cpv. 3 lett. a
Questa modifica è puramente formale. Dato che la prima occorrenza dell’abbreviazione «LIsFi» ricorre all’articolo 3 lettera j, occorre modificare anche l’articolo 4 capoverso 3.
Titolo dopo l’art. 71
Titolo terzo a: Beni e mezzi di pagamento crittografici
Capitolo 1: Fornitura di servizi per beni crittografici di negoziazione
Art. 71a Verifica dell’appropriatezza e dell’adeguatezza nonché obblighi di trasparenza, di
diligenza e di organizzazione
Quando offrono i loro servizi, i fornitori di servizi per beni crittografici di negoziazione devono osservare alcuni obblighi per una migliore protezione dei clienti. Poiché i beni crittografici di negoziazione non sono strumenti finanziari, per la fornitura di questi servizi si applica una normativa speciale. Questo articolo precisa quali obblighi del titolo secondo della legge si applicano anche alla fornitura di servizi per beni crittografici di negoziazione.
Si tratta anzitutto degli obblighi di appropriatezza e adeguatezza dei servizi in questione (art. 11–14 AP-LIsFi) che devono essere rispettati nella fornitura dei servizi di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera l n. 3 o 4, secondo gli stessi principi applicabili alla fornitura di servizi finanziari. Non è necessario effettuare alcuna verifica dell’appropriatezza o dell’adeguatezza se i servizi si limitano alla mera esecuzione o trasmissione di mandati dei clienti. Tuttavia, conformemente ai principi stabiliti nell’articolo 13 capoversi 1 e 2 LSerFi, i fornitori di servizi per beni crittografici di negoziazione devono informare previamente i clienti che in tali casi non verrà effettuata alcuna verifica dell’appropriatezza o dell’adeguatezza.
Inoltre, alla fornitura di servizi per beni crittografici di negoziazione si applicano anche gli obblighi di trasparenza e di diligenza riguardo ai mandati dei clienti di cui agli articoli 17–19 e gli obblighi di organizzazione di cui agli articoli 21–27 della presente legge. Esigere il rispetto di tali obblighi, in particolare le disposizioni volte a evitare i conflitti di interessi, è in linea con la prassi internazionale ed è indispensabile per prevenire i rischi derivanti dalla combinazione di attività, che è una prassi corrente presso le imprese di questo tipo.
Art. 71b Obbligo di informazione
A complemento degli obblighi di cui all’articolo 71a, i fornitori di servizi per beni crittografici di negoziazione sono tenuti a rispettare l’obbligo di informazione. Esso è finalizzato a garantire una migliore protezione dei clienti, assicurando che questi ultimi ricevano le informazioni essenziali sui beni crittografici connessi al servizio fornito.