Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari

AP-LSerFi), nonché gli obblighi relativi al trasferimento di indennità da parte di terzi di cui all’articolo 26 LSerFi (art. 71a cpv. 2 lett. b AP-LSerFi) e devono inoltre essere punibili penalmente in caso di mancato rispetto degli stessi.

Art. 90, rubrica, e cpv. 1

Come per i prospetti e i fogli informativi di base, è punito penalmente chiunque fornisce indicazioni false o tace fatti importanti nel libro bianco o non lo pubblica al più tardi al momento dell’apertura dell’offerta pubblica o, per i mezzi di pagamento crittografici di valore stabile, dell’emissione.

Ad esempio, verrebbero incluse anche la fornitura di false dichiarazioni ovvero l’omissione fatti essenziali, qualora mezzi di pagamento crittografici di valore stabile o beni crittografici di negoziazione fossero così caratterizzati da dare l’impressione che si tratti di un mezzo di pagamento emesso da una banca centrale o da un governo o per conto di questi.

4.5 Legge del 3 ottobre 2003129 sulla Banca nazionale

Art. 17 cpv. 2

L’avamprogetto prevede di esentare tutti gli istituti per mezzi di pagamento dall’obbligo generale di mantenere riserve minime (obbligo che viene applicato alle banche). Una tale esenzione sarebbe opportuna, considerata l’incertezza riguardo alle ripercussioni dell’autorizzazione e nell’interesse della promozione dell’innovazione.

Nondimeno, un adeguamento della presente disposizione si impone: gli istituti per mezzi di pagamento potranno accettare averi dei clienti senza limiti di importo, mentre oggi l’accettazione di depositi del pubblico da parte di persone è limitata a 100 milioni di franchi, secondo l’articolo 1b LBCR. Di fronte a questo scenario è lecito presumere che gli attori menzionati nell’articolo 17 capoverso 2 della legge del 3 ottobre 2003 sulla banca nazionale (LBN; RS 951.11) saranno tendenzialmente più diversificati e che la loro influenza sull’attuazione della politica monetaria sarà più incisiva e nel contempo più articolata. In un tale contesto potrebbe rendersi necessaria un’estensione dell’obbligo di mantenere riserve minime anche a questi attori, senza che debba sussistere una minaccia di grave pregiudizio alla politica monetaria, come peraltro previsto dalla normativa vigente. Qualora i rischi per la politica monetaria provenienti da tali attori si avvicinassero a quelli delle banche, il persistere di questa condizione potrebbe inoltre causare una disparità di trattamento, non giustificabile oggettivamente, rispetto alle banche che sono soggette all’obbligo generale di mantenere riserve minime. Pertanto, la BNS dovrebbe estendere l’obbligo di mantenere riserve minime al di là dell’ordinanza sulle banche, se ciò si rivelasse necessario per l’attuazione della politica monetaria. La nuova formulazione dell’articolo 17 capoverso 2 LBN garantisce che un obbligo di mantenere riserve minime per gli attori contemplati nella disposizione venga introdotto soltanto se reputato necessario e proporzionato per l’attuazione della politica monetaria.

129 RS 951.11