Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 85Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari
e l’aggiornamento dei propri provvedimenti di registrazione, limitazione e sorveglianza dei rischi.
Alla luce dello stato attuale della tecnica, esistono alcuni elementi minimi senza i quali i provvedimenti non sono in ogni caso adeguati e di conseguenza non soddisfano i requisiti di legge. A seconda del rischio, possono essere necessari provvedimenti più estesi. Il capoverso 2 richiede provvedimenti adeguati, pertanto l’insieme dei provvedimenti deve essere commisurato ai rischi e in talune circostanze gli elementi minimi, da soli, non sono sufficienti. Se ad esempio dalla sorveglianza dei rischi sul mercato secondario emerge che il mezzo di pagamento crittografico di valore stabile è oggetto di articoli negativi sulla stampa, occorre valutare ed eventualmente adottare provvedimenti più estesi. In tale contesto può rendersi necessario, ad esempio, introdurre restrizioni al trasferimento (ad es. limiti di transazione, nel senso che non vengono eseguite transazioni al di sopra di un determinato importo, oppure un’autorizzazione preventiva sulla base dei rischi delle transazioni a partire da una determinata soglia) o un «whitelisting»135.
Il capoverso 3 menziona due modi in cui gli istituti per mezzi di pagamento in qualità di emittenti possono soddisfare i requisiti del capoverso 2 in base allo stato attuale della scienza. Questo elenco non è esaustivo.
La lettera a menziona a titolo esemplificativo il «blacklisting»: una «blacklist» è un elenco di indirizzi di portafogli elettronici; i trasferimenti a uno di questi indirizzi che figura nell’elenco sono esclusi, esattamente come i trasferimenti dagli indirizzi dei portafogli elettronici in tale elenco. Il codice del mezzo di pagamento crittografico di valore stabile verifica per ogni trasferimento se l’indirizzo del portafoglio elettronico destinatario e/o mittente figura nella «blacklist». Se l’indirizzo destinatario è riportato in questo elenco, la transazione non viene eseguita. Le transazioni verso altri indirizzi di portafogli elettronici rimangono però possibili, a condizione che questi non figurino a loro volta nella «blacklist» (bloccare). Se l’indirizzo del portafoglio elettronico del mittente è riportato nella «blacklist», la transazione non viene eseguita e il mezzo di pagamento crittografico di valore stabile viene trattenuto su tale indirizzo (congelare)136. Il «blacklisting» consente all’emittente di reagire in modo adeguato qualora un portafoglio elettronico risulti essere in collegamento con attività illecite. Da solo, però, non basta a impedire alla persona il cui portafoglio elettronico sia stato inserito nella «blacklist» di creare un nuovo portafoglio elettronico per portare avanti le proprie attività.
L’istituto per mezzi di pagamento in qualità di emittente del mezzo di pagamento crittografico di valore stabile è responsabile di un’adeguata configurazione della «blacklist» e del suo aggiornamento (aggiunta di ulteriori indirizzi di portafogli elettronici oppure loro rimozione). Deve definire e ponderare criteri per l’inserimento e la rimozione dei portafogli elettronici nella «blacklist», al fine di limitare i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Tali criteri tengono conto in particolare dei seguenti elementi: 1) il controllo da parte di organizzazioni terroristiche o di persone stabilite in un Paese che il GAFI considera «ad alto rischio» o non collaborativo oppure in zone geograficamente vicine alle aree operative di organizzazioni terroristiche; 2) le transazioni con tali portafogli elettronici; 3) la struttura delle transazioni, in particolare se questa suggerisce una finalità illecita, per esempio per il fatto di essere particolarmente adatta a occultare l’identità dell’avente economicamente diritto, visto che la sua finalità economica non è riconoscibile o sembra addirittura priva di senso economico; 4) l’ammontare e la frequenza delle transazioni, in particolare da e verso portafogli elettronici nella «blacklist». I presupposti per la rimozione da quest’ultima possono comprendere, nello specifico, la dimostrazione dell’identità del detentore e dell’avente economicamente diritto al portafoglio elettronico, cosicché l’emittente possa valutare nel
135 Riguardo a esempi di possibili provvedimenti tecnici più estesi, cfr. anche perizia della Scuola universitaria professionale della Svizzera orientale (IFL), capitoli 3.3–3.5, pag. 7 segg., 23 giugno 2025.
136 Riguardo al «blacklisting», cfr. perizia della Scuola universitaria professionale della Svizzera orientale (IFL), cap. 3.2, pag. 6 seg., 23 giugno 2025; riguardo a un esempio di utilizzo, cfr. op. cit., cap. 5.5.3.2, pag. 27.